LA LEGGE DEL PIU' FORTE In Italia il diritto d'autore sul software e' regolato da una legge che non e' frutto della volonta' popolare, ne' tantomeno del dibattito parlamentare. E' la "legge del piu' forte", nata sotto la pressione lobbistica dei grandi potentati informatici, con una frettolosa delega al governo che ha tagliato corto con il dibattito in aula, tutelando gli interessi dei mercanti di software e non quelli dei programmatori, delle associazioni, delle scuole e dei singoli cittadini. Ed ora sta per essere peggiorata. di Carlo Gubitosa - Associazione PeaceLink - Immaginate di vivere in un paese dove vostro figlio rischia tre anni di carcere per aver copiato un cd musicale su una cassetta audio da poter ascoltare con il suo Walkman. Immaginate che il motivo fondante dell'accusa sia lo "scopo di lucro" dovuto al mancato acquisto della cassetta originale. Se questa ipotesi appare surreale per la copia di musica ad uso personale, lo scenario dipinto dalla legge 633/41 nel settore dei "programmi per elaboratore" e' esattamente questo. E in questi giorni il parlamento sta lavorando per modificare questa legge in senso ancora piu' restrittivo. Ma andiamo per ordine. Nel 1988 sei tra i maggiori produttori del mondo si uniscono per dare vita a BSA, Business Software Alliance, il piu' grande potentato del settore informatico. I protagonisti di questa "Santa Alleanza" sono Aldus, Ashton-Tate, Autodesk, Lotus Development, Microsoft, WordPerfect. A queste aziende si aggiungono Digital Research e Novell nel 1990, e nel 1992 anche Apple si unisce a BSA. In Italia, tra le iniziative piu' discutibili targate BSA va ricordato l'invito alla delazione pubblicato a pagamento per diversi giorni su giornali economici e quotidiani a grande diffusione nazionale. In questi annunci, con lo slogan "Copiare software e' un delitto. Aiutaci a combattere la pirateria!" si invitava a spedire a BSA un modulo prestampato o a chiamare un numero verde, indicando nomi e indirizzi di soggetti non in regola con la legge sul software, dal vicino di casa all'avversario politico. In seguito a questa iniziativa datata 1992 e ad altre campagne nell'anno seguente, BSA ha potuto realizzare un archivio di 400 indirizzi, grazie al quale ha istituito una serie di esposti presso la magistratura, che con prontezza ha comminato multe e sequestri a privati e aziende come la Lavazza, la Montedison e l'Ente Fiera di Milano. Al contrario di quanto assicurano i responsabili BSA, sembra che questa organizzazione faccia uso spesso e volentieri di strutture investigative (private e non) per poter raccogliere elementi utili per i propri esposti alla magistratura. Il 14 maggio 1992 viene emanata la direttiva CEE 250/91 in merito alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore che viene recepita dall'Italia con il decreto legislativo 518/92. Nella direttiva si afferma che "la disciplina giuridica comunitaria della tutela dei programmi per elaboratore puo' quindi limitarsi, in una prima fase, a stabilire che gli Stati membri sono tenuti ad attribuire ai programmi per elaboratore la tutela riconosciuta dalle leggi sul diritto d'autore alle opere letterarie, nonche' a determinare i soggetti e gli oggetti tutelati, i diritti esclusivi dei quali i soggetti tutelati devono potersi avvalere per autorizzare o vietare determinati atti, e la durata della tutela medesima". Sulla scia di questa direttiva, in Italia il 23 dicembre viene approvato il Decreto Legislativo 518/92, una integrazione (relativa alla questione del software) della precedente normativa sul diritto d'autore, la legge 22/4/1941 Nø633. D'ora in poi "copiare costera' caro", come annuncia su opuscoli e riviste BSA, Business Software Alliance. Per la copia del software, infatti, vengono previste non solo severe multe amministrative, ma anche pesanti conseguenze penali. Le pene pecuniarie vanno dalle 500.000 lire ai 6 milioni, e le pene detentive da tre mesi a tre anni di reclusione. Oltre alla sproporzione tra reato e pena e all'inopportunita' di pene detentive per reati come la duplicazione ad uso personale, il decreto 518 presenta altri punti controversi, diventati in seguito oggetto di aspre critiche. Ad esempio il diritto di proprieta' morale nella produzione del software dovrebbe spettare ai lavoratori che concretamente stilano le linee di codice, non alle case produttrici di software, mentre l'articolo 12bis del decreto 518 recita testualmente che "Salvo patto contrario, qualora un programma per l'elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi e' titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato". Una disposizione analoga e' contenuta anche nella direttiva CEE emanata l'anno precedente. L'articolo piu' controverso del decreto e' comunque il 171bis, che si aggiunge al vecchio articolo 171 redatto nel 1941: "Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, e' soggetto alla pena della RECLUSIONE da TRE MESI a TRE ANNI e della MULTA da L. 500.000 a L. 6.000.000." E' in base a questo articolo che Giovanni Pugliese, segretario dell'associazione pacifista PeaceLink, viene condannato a 10 milioni di multa (comprensivi di pagamento della perizia) in qualita' di "importatore, venditore e distributore di programmi a scopo commerciale" per la semplice presenza nel suo computer di una copia (gia' installata) del programma Word 6 di Microsoft, evidentemente adibita ad uso personale e dell'associazione. E' in base all'articolo 171bis che nel maggio 1994 centinaia di nodi della telematica sociale italiana vengono sequestrati e oscurati. E' in base a questo articolo che si e' dimostrato lo "scopo di lucro" insito nella copia ad uso personale dei programmi, per molti versi analoga alla copia di musica ad uso personale, pratica sociale accettata e diffusa, o alla fotocopia di testi universitari, pratica sociale al margine della legalita' ma ampiamente tollerata e diffusa. I "programmi per elaboratore", invece, godono di un trattamento diverso, e la loro copia ad uso personale e' criminalizzata e perseguita dalla legge con gli stessi strumenti legislativi che si utilizzano per chi vende in modo sistematico e professionale copie non autorizzate di software coperto da Copyright. In seguito all'approvazione della 518, il 22 maggio '93 viene emanato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 131/93) relativo alla "Istituzione del Comitato permanente per il coordinamento delle attivita' di prevenzione e repressione della illecita riproduzione e commercializzazione di prodotti cinematografici, discografici, audiovisivi, nonche' di programmi per elaboratori elettronici". Sottolineo PREVENZIONE e REPRESSIONE. SPINTE LOBBISTICHE Secondo diverse fonti bibliografiche e giuridiche, il soggetto principale delle spinte lobbistiche che hanno portato all'approvazione del decreto legislativo 518/92 sembra essere proprio la "Santa Alleanza" BSA. Sulla 518/92 e sulle pressioni che ne hanno favorito la nascita si sono espressi anche Renzo Ristuccia e Vincenzo Zeno Zencovich, in un testo dal titolo "Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel D.LGS. 518/92", edito dalla Cedam di Padova nel 1993. In questo testo si legge come la rapidita' di approvazione del decreto " ... fa ritenere che sicuramente il testo del decreto legislativo fosse da tempo pronto e che attraverso la delega al governo si sia tagliato corto al dibattito parlamentare, evitando persino il parere delle Commissioni competenti, non previsto dalla legge delega. Il metodo e' certamente singolare e discutibile anche sotto altri profili. (...) Il decreto chiude per l'Italia un dibattito ventennale sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore elettronico. E' stato un dibattito condotto con toni insolitamente accesi e che ha visto gli operatori del diritto anteporre, forse piu' del lecito, gli interessi di una categoria imprenditoriale all'analisi razionale degli strumenti giuridici utilizzabili. " INTERESSI DI CATEGORIA Sono proprio gli stessi interessi di categoria che avrebbero portato ai sequestri del maggio '94, con i quali si e' "sparato nel mucchio" della telematica sociale di base con l'effetto di far nascondere ancora di piu' i veri pirati, resi piu' cauti dopo l'ondata di sequestri, colpendo decine di liberi cittadini colpevoli unicamente di aver scelto la telematica come mezzo per la comunicazione e la creazione di comunita' virtuali in rete. Le avventure giuridiche che hanno sottratto tempo e denaro a decine di innocenti sembrano avere dei sottili risvolti "educativi" verso i "vandali del software". Nel mirino non ci sono solamente i "pirati" che rivendono a scopo di lucro software copiato illegalmente: i sequestri indiscriminati appaiono come un tentativo violento e sproporzionato di colpire anche l'utenza domestica, arginando un fenomeno ormai diventato pratica sociale diffusa: la copia di programmi ad uso personale, che la nostra legislazione non ha ancora imparato a distinguere dal traffico a scopo di lucro di programmi protetti da copyright, prevedendo in entrambi i casi gli stessi mesi di carcere e gli stessi milioni di multa. Nelle interpretazioni piu' restrittive della legge sui "computer crimes", infatti, anche il risparmio dovuto al mancato acquisto di un programma e' da considerarsi lucro, al pari della vendita di 500 copie pirata di un programma commerciale. E' questa ovviamente anche la scuola di pensiero BSA, che provvede a "catechizzare" tutti gli operatori del settore diffondendo opuscoli e materiale informativo con i quali si risparmia agli utenti la fatica di interpretare le leggi, fornendo risposte gia' preconfezionate ai dubbi legittimi che possono nascere dalle diverse chiavi di lettura delle leggi sui crimini informatici. La BSA si sostituisce ai magistrati nell'interpretazione delle leggi, pretendendo di trasformare in giurisprudenza quella che in realta' e' solo l'interpretazione restrittiva e di parte di una categoria commerciale, che tra l'altro e' la categoria maggiormente interessata ad una applicazione rigida della legge in questione. Sono tanti i dubbi amletici risolti dalla BSA: un insegnante che copia un programma a scopo didattico e dimostrativo per utilizzarlo nel suo laboratorio di informatica, e' soggetto a conseguenze penali ? In fin dei conti non e' lui a beneficiare di un risparmio dovuto ad un mancato acquisto, ma il suo istituto didattico, il provveditorato, il ministero della pubblica istruzione: in ultima analisi lo stato italiano. Inoltre ci si puo' chiedere se basta acquistare una sola copia del programma e installarla su tutti i computer dell'istituto, oppure bisogna acquistare una copia per ogni computer presente all'interno del laboratorio. In un opuscolo BSA dal titolo "La pirateria del software - BSA risponde", distribuito anche in formato elettronico sul circuito dei BBS italiani, questi interrogativi vengono risolti, specificando che "Qualunque duplicazione non autorizzata e' vietata. Ad ogni installazione deve corrispondere una licenza d'uso (singola o multipla). E' indipendente che il software sia utilizzato solo per scopi dimostrativi o meno. Inoltre lo scopo di lucro e' insito nel risparmio che deriva del mancato acquisto e non dalla finalita' dell'istituto o dell'utilizzo che viene fatto del prodotto." Lo stesso discorso e' quindi facilmente estendibile a tutte le associazioni, i gruppi di volontariato, le organizzazioni umanitarie, gli enti senza animo di lucro e tutti gli organismi del terzo settore che in moltissimi casi pratici effettuano copie di programmi o sistemi operativi ad uso interno, e che sono pertanto perseguibili dalla legge, secondo quanto afferma la Business Software Alliance, pur non causando lucro o risparmio economico a nessuna persona fisica ma ad organizzazioni di pubblica utilita'. E' strano come in Italia venga assolto chi ruba per il proprio partito ma non chi copia un programma per la propria associazione. LUCRO E PROFITTO: LA SENTENZA DI CAGLIARI. L'interpretazione data da BSA allo "scopo di lucro" viene clamorosamente smentita il 26 novembre 1996. La pretura circondariale di Cagliari emette una sentenza destinata a passare alla storia: copiare software non e' reato, almeno per quanto riguarda il caso esaminato dal giudice Massimo Deplano. La parte in causa non e' una scuola, ma una ditta privata che installa lo stesso programma su tre computer differenti. Il giudice, contrariamente alle affermazioni dell'opuscolo BSA, specifica chiaramente che non basta il "risparmio che deriva dal mancato acquisto" per poter parlare di azioni effettuate a scopo di lucro. E' proprio questo clamoroso precedente che spinge a modificare la legge 633/41 in senso ancora piu' restrittivo, in modo da non lasciare il minimo spazio di manovra neppure al piu' "illuminato" dei giudici. Ma analizziamo in dettaglio questo caso. Il reato contestato riguarda il famigerato articolo 171 bis della legge 633/41, e la duplicazione a fini di lucro del pacchetto Microsoft Office, comprendente i programmi Word, Excel, Access, Schedule e Powerpoint. I fatti in esame si riferiscono ad un sequestro effettuato all'interno di una ditta il 16 settembre dello stesso anno, ad opera del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, nel quale vengono rinvenuti tre personal computer, ma una sola licenza d'uso. Da qui la deduzione di duplicazione illecita dei programmi sugli altri due elaboratori. E' interessante esaminare anche il testo della sentenza emessa. Il magistrato "ritiene doveroso rilevare che, sulla scorta degli atti allegati alla richiesta, dev'essere pronunciata immediatamente, ex art. 129c.p.p., sentenza di assoluzione di XXXXXXX poiche' il fatto contestatole non costituisce reato per mancanza del fine di lucro richiesto nella fattispecie in esame per la punibilita' della condotta tenuta (...)". Sempre nella sentenza si legge che " La duplicazione e la detenzione acquistano rilievo penale in tanto in quanto siano finalizzate rispettivamente al lucro ed alla commercializzazione. Tali condotte sono pertanto sanzionate solo se sorrette dal dolo specifico indicato. In particolare deve ritenersi che, di per se', la duplicazione del programma non solo non assurge in alcun modo a fatto penalmente rilevante, ma e' senza dubbio consentita dalla normativa attuale in tema di diritto d'autore". Deplano sostiene questa affermazione con argomenti ben precisi: "Cio' si ricava in primo luogo dall'art. 5 D.LGS. n.518/92 che, nell'introdurre l'art.64 ter della L. n.633/1941, al secondo comma dello stesso non consente che si imponga al compratore il divieto di effettuare una copia di riserva del programma stesso. Ma ancor meglio si evince dall'articolo 68 della L. 633/1941 che permette, ed anzi indica come libera la riproduzione di singole opere o loro parti per uso personale dei lettori (rectius fruitori) con il limite del divieto di spaccio al pubblico di tali beni onde logicamente evitare la lesione dei diritti di utilizzazione economica spettanti al titolare del diritto sul l'opera. Si puo' pertanto escludere che violi la fattispecie citata il soggetto, pubblico o privato che detenga per utilizzarla una copia abusivamente duplicata del programma. L'elemento che rende invece penalmente illecita la duplicazione e' dato dal fine di lucro, dalla volonta' diretta specificamente a lucrare dalla riproduzione. Deve infatti garantirsi al titolare dei diritti sull'opera il vantaggio esclusivo di mettere in commercio il programma, e quindi di lucrarvi ( articolo 17 Legge sul diritto d'autore ) senza dover patire e subire danni da illecite concorrenze". E' interessante anche leggere il parere del magistrato riguardo alla differenza tra lucro e profitto: "Invero il fine di lucro connota tutte le fattispecie focalizzate dall'art. 171 bis, ma il suo significato dev'essere chiarito. Il termine lucro indica esclusivamente un guadagno patrimoniale ossia un accrescimento patrimoniale consistente nell'acquisizione di uno o piu' beni; esso non coincide in linea di principio con il termine profitto, che ha un significato ben piu' ampio. Il profitto puo' implicare sia il lucro: quindi l'accrescimento effettivo della sfera patrimoniale, che la mancata perdita patrimoniale ossia il depauperamento dei beni di un soggetto. In altri termini nel profitto puo' rientrare anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un bene. Il lucro costituisce solo ed esclusivamente l'accrescimento positivo del patrimonio; il profitto anche la sola non diminuzione dello stesso: Alla luce di quanto riportato si puo' concludere sostenendo che XXXXXXX, che svolgeva attivita' relativa ad accertamenti catastali su immobili ( come si legge dal verbale che indica che nella sua banca dati v'erano migliaia di misure catastali ) nel duplicare le copie del programma OFFICE della Microsoft e con l'utilizzarle esclusivamente per la sua attivita' non era mossa da fini di lucro, ma eventualmente di profitto, consistente nell'evitare la spesa necessaria ad acquistare le altre due copie del programma e pertanto non ha violato la fattispecie contenuta nella norma incriminatrice, perche' nella condotta dalla stessa tenuta non e' ravvisabile il fine di lucro. XXXXXXXXX dev'essere assolta perche' il fatto non costituisce reato, ferma restando la sua responsabilita' sotto altri profili diversi da quello penalistico". E' chiaro a questo punto come la legge 633/41 sia stata utilizzata palesemente come uno strumento per stroncare violentemente la pratica sociale della copia del software ad uso personale, logica conseguenza della nuova natura digitale delle informazioni. I nuovi media consentono di effettuare delle copie perfette dei dati, di replicarli all'infinito e di diffonderli in tutto il mondo attraverso reti digitali: il tutto all'interno di un sistema di leggi sul diritto d'autore i cui fondamenti risalgono all'epoca dei libri stampati a mano. In merito a questi problemi si e' levata la voce autorevole di Pamela Samuelson, docente di giurisprudenza dell'universita' di Pittsburgh, che in un articolo dal titolo "digital media and the law", pubblicato dalla Association for Computing Machinery sul numero dell'ottobre '91 delle "Communications of the ACM" fa capire chiaramente come la concezione del diritto relativamente alla proprieta' intellettuale debba necessariamente adattarsi alle nuove possibilita' offerte dai media digitali, concetto ampiamente ripreso e sostenuto da Raffaele "Raf Valvola" Scelsi, nel libro "No Copyright", edito dalla Shake edizioni. Nell'articolo della Samuelson si legge che " (...) si deve ricercare un qualche tipo di equilibrio tra gli interessi dei proprietari di copyright nel controllo delle modifiche alle loro opere e gli interessi dei consumatori (e forse persino dei concorrenti) nella possibilita' di trarre vantaggio dalla malleabilita' del mezzo digitale". Sicuramente la ricerca di questo equilibrio non passa attraverso la criminalizzazione e la persecuzione di quanti aderiscono alla pratica ormai comune e diffusa di copiare ad uso personale programmi protetti da copyright, con la consapevolezza di compiere un atto ben diverso dalla commercializzazione e distribuzione di software duplicato illegalmente. Siamo in un paradosso legislativo secondo il quale un ragazzino di quindici anni puo' tranquillamente (e giustamente) copiare CD musicali dai suoi amici trasferendoli su nastro e una associazione rischia il sequestro di tutto il suo materiale informatico, con l'aggravante dei danni economici relativi alle spese giudiziarie, solo per aver copiato un programma di trattamento testi necessario per lo svolgimento delle attivita' sociali e la realizzazione dei servizi che l'associazione offre al territorio in cui opera. NUOVO GIRO DI VITE Il 18 marzo 1999 un comunicato di Alcei - Electronic Frontiers Italy scuote il mondo della telematica sociale: quando si credeva di aver toccato il fondo, una nuova iniziativa dei nostri parlamentari dimostra che al peggio non c'e' mai fine: From: amonti@unich.it To: alcei@olografix.org Date: Thu, 18 Mar 1999 10:12:44 +0100 Subject: Comunicato 5/99 ALCEI - EFI Modifiche ingiuste e incivili alla legge sul diritto d'autore E' in discussione in Parlamento una modifica della legge 633/41 ("Legge sul diritto d'autore") che inasprisce gravemente il contenuto delle norme vigenti. (Il testo e' reperibile sul sito di ALCEI) La stortura piu' evidente (ma non l'unica) e' la sostituzione nell'art.171 bis (che sanziona penalmente la duplicazione di software) della dizione "fine di lucro" con quella "per trarne profitto". Questo significa che e' penalmente perseguibile non solo il commercio, ma anche il semplicie possesso di software non resgistrato. Recenti sentenze hanno affermato che la duplicazione di software e' penalmente rilevante solo se fatta a scopo di lucro, cioe' per ottenere un guadagno economico derivante dalla duplicazione (in pratica: vendere copie). In assenza di questo requisito, la duplicazione non autorizzata e' una semplice violazione contrattuale o extra-contrattuale: quindi e' materia dicompetenza civile e va risolta come contesa fra le "parti". La modifica proposta elimina questa distinzione e trasforma in illecito penale (perseguibile d'ufficio) qualsiasi tipo di duplicazione. In questo modo non solo perdura, ma viene rafforzato un equivoco culturale e giuridico: considerare come reato quella che in realta' e' solo una violazione civilistica - che dovrebbe tutt'al piu' dar luogo a un risarcimento in denaro. E' assolutamente inaccettabile che un cittadino, per il semplice possesso di un programma non registrato, rischi da due a otto anni di carcere, quando l'omicidio colposo plurimo puo' essere punito anche solo con sei mesi di reclusione. Questo e' solo un esempio degli obbrobri giuridici contenuti nell testo attualmente in discussione nei rami del Parlamento, e auspichiamo - mettendoci a disposizione di chiunque voglia approfondire il tema - che non si vari una legge dai contenuti illiberali, incivili e vessatori. Un'analisi piu' approfondita e' disponibile sul sito ALCEI. Comunicato 5/99 ALCEI - EFI ALCEI - http://www.alcei.it alcei@alcei.it ------------------------------------------------------------- Come vedete, la modifica proposta e' tutt'altro che casuale: poiche' la sentenza di Cagliari (distinguendo tra lucro e profitto) ha di fatto affermato che comprare una sola copia di Office installandola su tre computer differenti non puo' essere definita azione "a scopo di lucro" si sta cercando di eliminare ogni dubbio, appioppando gli stessi mesi di carcere e gli stessi milioni di multa anche a chi copia dei programmi "per trarne profitto", vale a dire unicamente ad uso personale. Di fronte a questa nuova subdola forma di repressione e' necessaria una reazione secca ed immediata, e ti invitiamo a parlare di queste cose con le persone che conosci, diffondendo il piu' possibile questo dossier attraverso e-mail, fotocopie, riviste e bollettini autoprodotti. E' in gioco la nostra liberta'. E' in gioco una buona fetta della nostra democrazia. E' in gioco il futuro di tutte le comunita' virtuali. Ma c'e' di peggio: l'articolo 22 del disegno di legge, non riportato nel comunicato ALCEI, rappresenta un pericolo gravissimo per tutta la telematica sociale, che si trova esposta al rischio di sequestri indiscriminati dei computer e degli strumenti utilizzati per la comunicazione elettronica. Riportiamo per intero il testo dell'articolo 22: Art. 22. 1. Dopo l'articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n.633, inserito dell'articolo 20 della presente legge, sono inseriti i seguenti: "Art. 171-sexies. - 1. Quando il materiale sequestrato e', per entita', di difficile custodia, l'autorita' giudiziaria puo' ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271. 2. E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonche' delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca e' ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato." DIRITTI CALPESTATI Sequestrare un computer a scopo cautelativo, o per conoscerne il contenuto, e' un atto illegittimo, repressivo, che lede i diritti fondamentali dei cittadini colpiti da questi provvedimenti, oltre ad essere un provvedimento tecnicamente e giuridicamente inutile. L'articolo 22 della proposta di legge parla esplicitamente di "confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater". Ritroviamo l'articolo 171bis, che riguarda la copia di software con l'obiettivo di "trarne profitto". L'articolo 22 espone al rischio di sequestri anche tutte le associazioni, i singoli cittadini e le scuole che pur lontane mille miglia dai circuiti della pirateria informatica, in molti casi effettuano delle copie di software ad uso interno o personale. Nella maggior parte dei casi, i sequestri riguardano problemi commerciali: presunto o reale possesso, talvolta vendita, di "software" non registrato, violazioni non piu' gravi del possesso di una cassetta musicale copiata da un disco. In altre occasioni (per molti aspetti, ancora piu' sconcertanti) il sequestro scatta in base ad ipotetici "reati di opinione". Difficile quantificare i danni di chi ha subito il sequestro immotivato di un computer "pulito": in molti casi i computer oggetto di sequestro sono utilizzati anche come strumenti di lavoro, e in piu' di una occasione le persone che sono state oggetto di un provvedimento di sequestro hanno dovuto assistere impotente allo spettacolo della Guardia di Finanza che esce dalla porta di casa portandosi via mesi e mesi di lavoro. Nella migliore delle ipotesi il tutto viene restituito dopo parecchio tempo, quando un computer ormai obsoleto e dei programmi scritti mesi prima non servono piu' a nulla. E' quasi impossibile ottenere l'autorizzazione ad effettuare una copia del materiale sequestrato, per non parlare del dissequestro. Un concetto elementare di informatica, che qualsiasi ragazzino adolescente e' in grado di afferrare, e' che per esaminare un computer e' sufficiente fare una copia fedele dei dati contenuti al suo interno. Purtroppo questo semplice concetto sembra sfuggire proprio agli operativi delle forze dell'ordine incaricati del sequestro di apparecchiature informatiche. Solo in rarissimi casi e' stato concesso di poter effettuare delle copie dei dati contenuti nel computer per non compromettere l'attivita' professionale di chi subiva un sequestro. Nella grandissima maggioranza dei casi i computer sono stati sequestrati integralmente, includendo per sicurezza anche monitor, modem, tastiere, tappetini per il mouse e ogni genere di apparecchiatura presente in casa. Tutto questo quando bastava fare una semplice copia dei dati da sottoporre ad esame. Oltre al danno professionale, vanno tenuti anche in considerazione numerosi danni morali e gravi violazioni del diritto alla privacy: tutti i computer sequestrati nella storica "retata" del maggio 1994, passata alla storia con il nome di "Italian Crackdown", erano collegati a reti di telematica amatoriale, e al loro interno contenevano decine di messaggi privati, che potevano essere indirizzati all'operatore di sistema oppure solamente in transito, diretti verso altri nodi della rete dove avrebbero raggiunto i loro destinatari. Sequestrare un nodo di una rete telematica, al quale accedono centinaia o migliaia di persone, vuol dire privare ognuna di quelle persone della sua "casella postale", dei suoi sistemi di comunicazione personale, di lavoro o di studio. Un danno enorme - ed assolutamente inutile. Se a qualcuno venisse in mente di sequestrare a scopo di indagine un intero ufficio postale con tutte le lettere contenute al suo interno, o la cassetta della posta di un privato, si griderebbe certamente allo scandalo. Quando la corrispondenza e' in formato elettronico, chissa' perche', sembra non avere la stessa dignita' della corrispondenza cartacea. Quando i servizi di posta elettronica sono offerti da privati, anziche' dallo stato, il sequestro di centinaia di uffici postali telematici non appare grave come il sequestro di un ufficio postale pubblico. Il fatto che in piu' di una occasione siano stati sequestrati assieme ai computer centinaia di messaggi privati e' sembrato una cosa di ordinaria amministrazione, e i danni morali derivanti dalla sottrazione dei messaggi di posta elettronica privata, presenti a bizzeffe nei computer sequestrati, non sono stati nemmeno presi in considerazione. La privazione di un fondamentale strumento di lavoro e comunicazione e' una palese violazione dei diritti civili. Ma e' anche una violazione delle leggi fondamentali della Repubblica Italiana e della comunita' internazionale. La nostra Costituzione afferma il diritto al lavoro (art.4), l'inviolabilita' del domicilio (art.14 - il concetto di "domicilio informatico" e' definito dalla legge 547/93 sui "computer crimes"), la liberta' e la segretezza della corrispondenza (art.15 - su un computer spesso si trova, oltre alla corrispondenza di chi lo possiede, anche quella di altri), la tutela del lavoro (art.35), la tutela della libera iniziativa privata (art.41). Il sequestro di corrispondenza informatica, avvenuto anche a carico di terzi non indagati, ha palesemente violato anche gli articoli 254-256-258 del codice di procedura penale, che tutelano la corrispondenza privata. ------------------------------------------------------------------------- IL NOSTRO "NO" L'associazione PeaceLink si impegna a diffondere nei prossimi giorni informazioni piu' dettagliate su questa sciagurata azione parlamentare. Proponiamo alle altre associazioni che si battono per la liberta' di espressione in rete di organizzare una azione comune, per richiedere un incontro ufficiale con la II commissione giustizia del Senato, che e' referente per questo progetto di legge. Ora piu' che mai e' importante far sentire la nostra voce tutti assieme. ------------------------------------------------------------ Bibliografia: Raffaele "Raf Valvola" Scelsi (a cura di), No copyright - nuovi diritti nel 2000, Shake 1994. Questa raccolta di riflessioni politiche, tecnologiche e culturali e' un viaggio nel mondo del diritto d'autore, alla scoperta delle trasformazioni indotte dalle nuove tecnologie dell'informazione nell'ambito della proprieta' intellettuale. Le prospettive affrontate riguardano software, programmazione, musica, biodiversita', giurisprudenza ed editoria. Nel testo si analizzano le contraddizioni e i limiti sociali di una rigida applicazione del copyright, presentando opinioni, interventi e possibili soluzioni da parte dei piu' diversi operatori. Il tutto corredato da numerose schede informative relative alle associazioni pro e contro il copyright, consigli di carattere legale e di inquadramento storico. -------------------------------------------------------------------------- APPENDICE: IL TESTO COMPLETO DELLA PROPOSTA DI LEGGE TESTI SCHEDA DISEGNO DI LEGGE E ARTICOLATO COMPLETO: Parlamento Italiano Progetto di legge Camera 4953-BIS Nuove norme di tutela del diritto d' autore ( Stralcio degli articoli 1, 5 e da 7 a 22 del disegno di legge C4953, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 6 ottobre 1998 ) Testi disponibili: Scheda Camera dei lavori preparatori Informazioni sul progetto di legge Presentato da: Presidente del Consiglio PRODI ROMANO , Ministro per beni culturali e ambientali VELTRONI VALTER (Governo Prodi-I). Situazione del progetto di legge: Camera: Alla data del 2 Marzo 1999 in corso di esame da parte della Commissione Giustizia in sede referente Numeri assunti dal progetto di legge nel suo iter parlamentare S=Senato, C=Camera): C. 4953-BIS (Stralciato da C. 4953) . Classificazione per materia (sistema TeSeO) DIRITTO D' AUTORE - FRODE - AUDIOVISIVI ----------------------------------------------------------------------- Scheda lavori preparatori Atto parlamentare: C. 4953bis (Fase iter Camera: 1^ lettura) S. 1496 - Nuove norme di tutela del diritto d'autore (approvato dalla II commissione permanente del Senato, in un testo unificato con il progetto S. 2157 Centaro ed altri) (testo risultante dallo stralcio degli articoli 2, 3, 4 e 6; C.4953) Parte I: Documenti Stampati Note Scheda lavori preparatori C. 4953-bis progetto derivante da uno stralcio deliberato il 6/10/98 C. 4953 progetto iniziale C. 4953 C. 4953-ter altri progetti derivanti dallo stralcio C. 4953ter Parte II: Lavori in Commissione Sede Commissione Date e bollettino Referente II Giustizia 4.11.98 (boll. n. 410, pagg. 23-24) II Giustizia 5.11.98 (boll. n. 411, pagg. 8-9) II Giustizia (testi) 13.1.99 (boll. n. 441, pagg. 30-41) II Giustizia 27.1.99 (boll. n. 447, pagg. 28-29) II Giustizia (testi) 27.1.99 (boll. n. 447, pagg. 39-39) II Giustizia 24.2.99 (boll. n. 463, pagg. 74-77) II Giustizia 2.3.99 (boll. n. 465, pagg. 42-44) II Giustizia (testi) 2.3.99 (boll. n. 465, pagg. 46-46) Consultiva Comitato pareri I Affari costituzionali (parere) 17.3.99 (boll.n. 472, pagg. 24-25) II Giustizia 10.2.99 (boll. n. 454, pagg. 30-32) II Giustizia (testi) 10.2.99 (boll. n. 454, pagg. 41-41) II Giustizia 16.3.99 (boll. n. 471, pagg. 18-18) VI Finanze (parere) 17.3.99 (boll. n. 472, pagg. 67-67) VI Finanze (testi) 17.3.99 (boll. n. 472, pagg. 69-70) X Attivita' produttive (parere) 16.3.99 (boll. n. 471, pagg. 103-104) X Attivita' produttive (testi) 16.3.99 (boll. n. 471, pagg. 106-106) Parte III: Lavori in Assemblea Seduta Fase procedimento 419 del 6 ottobre 1998 Discussione (stralcio). Fine scheda lavori preparatori --------------------------------------------------------------------------- PROGETTO DI LEGGE - N. 4953-bis Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. 1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n.633, e' sostituito dal seguente: "Art. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonche' quella codificata con condizioni di accesso particolari". Artt. 2-4. ......................................................... ......................................................... ......................................................... Art. 5. 1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, e' sostituito dal seguente: "E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale". 2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono aggiunti i seguenti commi: "E' consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicita', la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalita' per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso non puo' essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal comma terzo, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso e' versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, a valere sugli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono". 3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n.633, dopo le parole: "articolo 171-bis" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 171-ter" ed e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "f-bis) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccedente i limiti ivi indicati". 4. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalita' di pagamento dei detti compensi, nonche' la misura della provvigione spettante alla Societa', sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. 2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga gia' attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, puo' avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, in base ad apposite convenzioni". Art. 6. ......................................................... ......................................................... ......................................................... Art. 7. 1. Dopo l'articolo 160 della legge 22 aprile 1941, n.633, e' inserito il seguente: "Art. 160-bis. - 1. La parte che abbia fornito seri indizi sulla fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, puo' chiedere al giudice che ne sia disposta l'esibizione oppure che siano acquisite le informazioni tramite interrogatorio della controparte. Puo' chiedere, altresi', che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione, distribuzione o comunque in qualsiasi forma di diffusione dei prodotti ovvero dei servizi che costituiscono violazione del diritto di utilizzazione economica. 2. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui al comma 1, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte". Art. 8. 1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n.633, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorita' giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di cio' che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione, nonche' degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate, in quest'ultimo caso, le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate". Art. 9. 1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n.633, e' sostituito dal seguente: "Art. 162. - 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia. 2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu' periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile. 3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia. 4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile. 5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro gia' iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facolta' di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito. 6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purche' si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purche' tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia". Art. 10. 1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n.633, e' sostituito dal seguente: "Art. 163. - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attivita' che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. 2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento". Art. 11. 1. Nel primo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n.633, le parole: "nell'articolo 171" sono sostituite dalle seguenti: "nella presente sezione". Art. 12. 1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono inseriti i seguenti: "Art. 174-bis. - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non e' facilmente determinabile, la violazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto. 2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo e' istituito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni. Art. 174-ter. - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attivita' soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da' comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2. 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, puo' disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, e' sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n.689. In caso di recidiva specifica e' disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonche' di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attivita' di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi e' condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio". Art. 13. 1. Nell'articolo 7, primo comma, numero 2), della legge 11 giugno 1971, n.426, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero per taluno dei delitti previsti dalla legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni". 2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e' inserito il seguente: "Art. 75-bis. - 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attivita' di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attivita' anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno". 3. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del citato testo unico approvato con regio decreto n.773 del 1931, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n.480, dopo le parole: "articoli 59, 60, 75," sono inserite le seguenti: "75-bis,". Art. 14. 1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n.633, l'espressione "Ente italiano per il diritto d'autore" ovunque ricorra e' sostituita dall'espressione "Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)". Art. 15. 1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n.633, e' inserito il seguente: "Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui all'articolo 171-ter, la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinato ad essere posto comunque in commercio o ceduto in uso a qualunque titolo a fine di lucro. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai supporti prodotti negli altri Paesi dell'Unione europea in conformita' alla rispettiva legislazione nazionale. 3. Il contrassegno e' apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione. 4. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno non e' apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n.518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. 5. Le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuate dalla SIAE e dalle associazioni di categoria nei termini piu' idonei a consentirne la facile visibilita' e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. 6. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale e' stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresi' l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonche' della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione. 7. L'apposizione materiale del contrassegno puo' essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilita' a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attivita' svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. 8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno e' considerato segno distintivo di opera dell'ingegno". Art. 16. 1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono inseriti i seguenti: "Art. 182-bis - 1. All'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' attribuita, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza: a) sull'attivita' di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo; b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio; c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a). 2. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), nei limiti dei propri compiti istituzionali, coadiuva nella vigilanza a norma del comma 1 l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' conferire funzioni ispettive a propri funzionari e a funzionari della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attivita' di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonche' le attivita' ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attivita' svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorita' giudiziaria. Art. 182-ter- 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale". Art. 17. 1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n.400, sono aggiunti i seguenti commi: "3-bis. Il dipartimento realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceita' dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti. 3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni". Capo II DISPOSIZIONI PENALI Art. 18. 1. Al comma 1 dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto" e dopo le parole: "a scopo commerciale" sono inserite le seguenti: "o imprenditoriale". Art. 19. 1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, e' sostituito dal seguente: "Art. 171-ter. - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da due ad otto milioni di lire chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente legge, la esposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di dispositivi di decodificazione speciali; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. 2. La pena e' aumentata fino alla meta' per chi: a) riproduce o duplica abusivamente oltre cinquanta copie della stessa opera; b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di riproduzione, distribuzione, vendita, noleggio si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui al comma 1. 3. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare tenuita'. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o piu' periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici". Art. 20. 1. Dopo l'articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n.633, e' inserito il seguente: "Art. 171-quinquies. 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge e' equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita". Art. 21. 1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n.159, sono abrogati. Art. 22. 1. Dopo l'articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n.633, inserito dell'articolo 20 della presente legge, sono inseriti i seguenti: "Art. 171-sexies. - 1. Quando il materiale sequestrato e', per entita', di difficile custodia, l'autorita' giudiziaria puo' ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271. 2. E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonche' delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca e' ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato. Art. 171-septies. - 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 3, della presente legge. Art. 171-octies. - 1. Qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non e' inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'. Art. 171-nonies. - 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater e' diminuita da un terzo alla meta' e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorita' giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attivita' illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantita' di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati. 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attivita' illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1". Art. 23. 1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3. 6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realta', la SIAE puo' ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni a norma del comma 1 dell'articolo 160-bis della legge 22 aprile 1941, n.633. Si applica altresi' il comma 2 dello stesso articolo 160-bis". --------------------------------------------------------------------------- LICENZA DI UTILIZZO E DISTRIBUZIONE DEL TESTO La legge del Piu' Forte Copyright (c) 1999 Carlo Gubitosa Associazione Peacelink - I diritti di proprieta' intellettuale di questo testo appartengono ai suoi autori, e in nessun caso quest'opera e' da intendersi di pubblico dominio. - Questo testo e' libero, cosi' come le informazioni in esso contenute: e' data facolta' a chiunque di distribuirlo, di commercializzarlo, di riprodurlo con qualsiasi mezzo meccanico e/o elettronico, di realizzare, riprodurre e distribuire versioni tradotte o derivate ponendo come unica clausola il rispetto dei termini contenuti in questa licenza di utilizzo. - Il testo e' stato realizzato cosi' come lo si legge, e non si risponde di qualsiasi uso improprio o illecito delle informazioni e dei testi in esso contenuti. - Qualsiasi riproduzione integrale del testo deve avvenire senza modifiche o aggiunte, e deve riportare integralmente, senza modifiche o aggiunte, la presente licenza di utilizzo. - Qualsiasi riproduzione parziale di questo testo deve avvenire senza modifiche, ed e' possibile omettere la presente licenza di utilizzo nella riproduzione parziale solo a condizione che venga opportunamente citato l'autore e le fonti dei testi riprodotti. - Tutte le traduzioni o i lavori derivati da questo testo devono essere resi liberi nei termini specificati da questa licenza di utilizzo, devono contenere al loro interno la presente licenza di utilizzo, in versione integrale e senza modifiche, e devono essere approvati dall'autore con comunicazione scritta prima della loro distribuzione, cosi' come devono essere approvate dall'autore eventuali traduzioni della presente licenza di utilizzo. - E' data facolta' di commercializzare delle riproduzioni di questo testo, di sue traduzioni o di sue versioni derivate a condizione che vengano rispettati i termini della presente licenza di utilizzo e vengano riconosciuti agli autori diritti intellettuali ed economici in modo proporzionale ai vantaggi intellettuali ed economici conseguiti dalla distribuzione e commercializzazione del libro, di sue traduzioni, o di sue versioni derivate. - Si vieta espressamente qualsiasi tipo di modifica che non sia stata precedentemente concordata con autorizzazione scritta dell'autore del testo. 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