Decreto del Ministro dell'industria e del Commercio
16.11.I992 (G.U. n. 285/l 992)
Modificazioni al decreto ministeriale l 4 febbraio l 992
concernente le modalita' relative all'obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato


Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato:

visto l'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato, in particolare il comma 2, che prevede l'individuazione, con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive, per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato e la disciplina dei relativi controlli;
visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992, concernente l'obbligo delle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attivita' medesima;
considerata la necessita' di apportare correttivi nelle modalita' tecniche relative all'obbligo assicurativo;

decreta:

Art. 1

Il terzo e quarto comma dell'art 2 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, concernente l'obbligo di assicurazione per coloro che prestano attivita' di volontariato, sono sostituiti dal seguente:

3. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giomo di iscrizione nel registro.

Art. 2

Il sesto comma dell'art.2 del dec. min. 14 febbraio 1992 e' sostituito dal seguente:

6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nomi- nativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione nel registro previsto dall'art. 3.

Art. 3

Il primo comma dell'art. 3 del dec. min. 14 febbraio 1992 e' sostituito dal seguente:

1. Le organizzazioni di volontariato devono tenere il registro degli aderenti che prestano attivita' di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. ç'autorita' che ha provveduto alla bollatura deve altresi' dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero dei fogli che lo compongono.

Art. 4

Il quinto comma dell' art. 3 del dec. min. 14 febbraio 1992 e' sostituito dal seguente:

5. Il registro deve essere barrato ogniqualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attivita' di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma.


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