REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 12

Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 8 del 22 febbraio 1995)


Art. 1
Oggetto

1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con la presente legge disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, in attuazione dei principi delineati dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 2
Ufficio regionale del volontariato

l. E' istituito, a decorrere dall'1 gennaio 1995, presso la Presidenza della Giunta regionale il Servizio del volontariato.

2. Dopo l'articolo 46 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e' pertanto aggiunto il seguente:

Art. 46 bis

1. Il Servizio del volontariato espleta la seguente attivita':

a) assicura il raccordo e la consulenza nei confronti delle istituzioni pubbliche relativamente alla valorizzazione del volontariato;

b) provvede all'elaborazione delle procedure che disciplinano l'istituzione e la tenuta del Registro generale delle organizzazioni di volontariato;

c) cura l'organizzazione e la gestione della banca ciati del volontariato;

d) provvede all'elaborazione del modello di bilancio delle organizzazioni di volontariato e ne cura la materiale predisposizione;

e) svolge specifica attivita' di informazione alle organizzazioni di volontariato, anche mediante la redazione di un Bollettino periodico in collaborazione con l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Regione;

f) cura la realizzazione delle iniziative proposte dal Comitato regionale del volontariato;

g) individua forme di verifica del rispetto delle prestazioni e di controllo della qualita' delle stesse;

h) predispone un modello di convenzione-tipo tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato.

2. Ai fini delle attivita' di cui al comma 1 il Servizio cura il collegamento con le altre strutture dell'amministrazione regionale competenti in materia e con i centri di servizio di cui all'articolo 14.

3. Gli atti di cui alle lettere b) e d) del comma 1, sono adottati con apposito regolamento.

Art. 3
Comitato regionale del volontariato

1. E' istituto il Comitato regionale del volontariato, di seguito denominato Comitato, composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;

b) da sette rappresentati delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale;

c) dai Direttori regionali dell'assistenza sociale, della sanita', del lavoro, cooperazione ed artigianato, dell'istruzione e cultura e delle autonomie locali o loro delegati;

d) da un rappresentante delle Amministrazioni provinciali esperto in materia di volontariato; e) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali esperto in materia di volontariato.

2. Il Comitato dura in carica tre anni ed e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

3. I rappresentati delle organizzazioni di volontariato sono nominati su designazione dell'Assemblea di cui all'articolo 7.

4. I rappresentati di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono nominati su designazione rispettivamente dell'Unione Province italiane e dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia.

5. Il Vicepresidente e' eletto dal Comitato tra i componenti espressi dalle organizzazioni di volontariato.

6. Il Dirigente del Servizio regionale del volontariato partecipa alle riunioni con voto consultivo; funge da Segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore a quella di Segretario.

7. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentati di altri enti od organismi e funzionari regionali.

8. La partecipazione alle riunioni del Comitato e' gratuita. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

Art. 4
Funzioni del Comitato

l. Il Comitato svolge funzioni di impulso e proposta in ordine alle seguenti materie:

a) interventi regionali in materia di volontariato;

b) svolgimento di studi e ricerche sul volontariato, con particolare riferimento alla valutazione degli interventi e dei loro risultati;

c) iniziative di formazione ed aggiornamento professionale;

e) ogni altra questione in materia di volontariato proposta dai componenti il Comitato.

2. Il Comitato esercita funzioni consultive formulando pareri:

a) relativamente alla definizione delle linee di programma regionale nei settori in cui si esplica una significativa attivita' di volontariato;

b) sugli elaborati dal Servizio regionale del volontariato ai sensi del l'articolo 2, relativamente ai compiti di cui alla lettera b) e d);

c) in ordine alle istituzioni ed alla localizzazione dei centri di servizio previsti dall'articolo 14;

d) in merito ad iniziative di formazione ed aggiornamento professio nale, di educazione alla solidarieta' e di orientamento al volontariato proposte da organizzazioni di volontariato;

e) in merito a progetti sperimentali, in particolare per favorire l'attuazione di metodologie e tecnologie innovative di intervento;

f) su inchiesta, per ogni altra questione, dell'Amministrazione regionale

3. Il Comitato svolge infine le seguenti attivita':

a) collegamento con l'Osservatorio nazionale per il volontariato;

b) redazione di rapporti annuali sui risultati della propria attivita' entro e non oltre il 31 ottobre.

Art. 5
Funzionamento del Comitato

l. Il Comitato ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale.

2. Le riunioni del Comitato sono valide quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni sono valide quanto abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale, il voto del Presidente.

Art. 6

Registro generale delle organizzazioni di volontariato

l. E' istituto il Registro generale delle organizzazioni di volontariato di seguito denominato Registro, in applicazione ed ai fini dell' articolo 6 della legge n. 266/1991.

2. Il Registro e' articolato nei seguenti settori:

a) Settore sociale: sanita', assistenza sociale, educazione sportiva;

b) Settore culturale: istruzione, beni culturali, educazione permamente, attivita' culturali;

c) Settore ambientale: tutela risanamento e valorizzazione ambientale;

d) Settore dei diritti civili e delle attivita' innovative: tutela dei diritti del consumatore, tutela dei diritti dell'utente di pubblici servizi, attivita' innovative non rientranti nei precedenti settori.

3. E' ammessa l'iscrizione di una organizzazione in piu' settori.

4. Sono iscritte in settori separati del Registro anche le organizzazioni di volontariato di cui all' articolo 13 della legge n. 266/l991, che perseguono attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772. E' fatta salva la normativa di settore che disciplina l'attivita' delle suddette organizzazioni.

5. Alla tenuta del Registro provvede il Servizio del volontariato.

6. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato liberamente costituite senza scopo di lucro, da almeno centottanta giorni, al fine di svolgere le attivita' loro proprie e che a tale scopo si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

7. Al fine di ottenere l'iscrizione al Registro le Organizzazioni di volontariato devono presentare domanda alla Presidenza della Giunta regionale. Sulla domanda esprime parere il Servizio regionale del volontariato di cui all'articolo 2.

8. La domanda d'iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto ovvero dell'accordo tra gli aderenti;

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

c) una relazione dettagliata sull'attivita' della organizzazione.

Art. 9

Formazione ed aggiornamento professionale dei volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato registrate possono richiedere alla Direzione regionale della formazione professionale l'organizzazione di corsi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale in ordine ad attivita' da svolgere in settori specifici.

2. Le organizzazioni di volontariato possono partecipare gratuitamente ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale organizzati dalla Regioni.

Art. 10

Convenzioni

1. Le istituzioni pubbliche stipulano, secondo le disposizioni dell' articolo 7 della legge n. 266/1991, convenzioni con le organizzazioni di volontariato.

2. Ai sensi dell' articolo 10, comma 2, lettera c) della legge n. 266/1991, sono criteri di priorita' nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipulazione delle convenzioni:

a) l'esperienza specifica nell'attivita' oggetto di convenzione;

b) una organizzazione operativa stabile sul territorio;

c) la formazione permanente dei volontari.

3. Le convenzioni regolano le modalita' della collaborazione tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato nell'ambito delle strutture pubbliche e in quelle private convenzionate o in ambiti esterni e devono indicare:

a) le caratteristiche dell'attivita' in oggetto e le modalita' di svolgimento;

b) l'impegno a garantire le migliori condizioni per l'espletamento dell'azione di volontariato e la sua continuita';

c) le modalita' della consultazione delle organizzazione di volontariato sui programmi elaborati dalle istituzioni pubbliche;

d) l'entita' delle prestazioni del personale volontario necessarie per assicurare continuita' all'attivita' oggetto di convenzione ed i requisiti minimi di cui il medesimo deve essere in possesso;

e) la durata del rapporto convenzionale;

f) le modalita' di definizione ed erogazione del finanziamento alle organizzazioni, correlato alle spese previste;

g) le modalita' di utiliztazione di strutture e attrezzature eventualmente messe a disposizione dell'organizzazione di volontariato per lo svolgimento dell'attivita';

h) l'obbligo della copertura assicurativa prevista dall' articolo 4 della legge n. 266/1991;

i) l'obbligo dell'organizzazione a svolgere le attivita' dedotte in convenzione nel rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti;

l) le modalita' di controllo dell'attivita' svolta da parte dell'istituzione convenzionata e di rendicontazione delle spese sostenute;

m) le cause e le modalita' di risoluzione della convenzione;

n) ogni ulteriore elemento richiesto da norme di settore.

4) Le istituzioni pubbliche trasmettono copia delle convenzioni stipulate al Servizio del volontariato ai fini dell'aggiornamento della Banca dati del volontariato.

Art. 11
Oneri

1. Gli oneri relativi all'attuazione delle convenzioni tra la Regione e le organizzazioni di volontariato fanno carico al capitolo 80l dello stato di previsione della spesa;quelli relativi alle convenzioni tra le organizzazioni medesime e gli enti ed istituzioni destinatari di finanziamenti regionali di settore fanno carico ai finanziamenti predetti.

2. Sono fatte salve le diverse modalita' di finanziamento e di instaurazione dei rapporti tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato previsti dalla normativa regionale vigente in materia di protezione civile.

Art. 12
Fondo speciale di cui alla legge n. 266/1991

l. E' costituito il "Fondo speciale di cui alla legge n. 266/1991", con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Al fondo viene iscritto annualmente uno stanziamento corrispondente:

a) alle somme di cui all' articolo 1 del decreto del Ministero del Tesoro 21 novembre 1991;

b) ad ogni altra entrata eventuale.

3. Il Fondo e' amministrato dal Comitato di gestione di cui all'articolo 13.

Art. 13
Comitato di gestione

l. Il Fondo di cui all'articolo 12 e' gestito dal Comitato di gestione previsto e disciplinato dall' articolo 2 del decreto del Ministero del Tesoro 21 novembre 1991, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3.

2. La rappresentanza della Regione nel Comitato di gestione e' assicurata dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

3. I rappresentati delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 6 sono eletti dall'assemblea di cui all'articolo 7 secondo le modalita' stabilite con il regolamento di esecuzione. A tal fine ciascuna organizzazione esprime un voto.

Art. 14
Centri di servizio

1. L'istituzione, la definizione dei compiti ed il funzionamento dei centri di servizio sono disciplinati dalle norme della legge n. 266/1991 e dal relativo decreto ministeriale di attuazione.

Art. 15
Modificazione di norme

l. All'articolo 13 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 57, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Le attivita' di volontariato nel campo della prevenzione e della riabilitazione dei tossicodipendenti e degli alcoolisti, quale espressione dell'impegno di solidarieta' delle collettivita' locali, sono esercitate nell' ambito delle Aziende sanitarie regionali, secondo le disposizioni della legge 266/1991 e della normativa regionale di attuazione".

2. All'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 61, il comma 2 e' sostenuto dal seguente:

"2. Per la previsione di massima si tiene anche conto delle necessita' delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge n. 266/1991".

3. L'articolo 48 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 e' soppresso.

4. All'articolo 44, comma 1 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 sono aggiunte, dopo le parole "Ufficio stampa e pubbliche relazioni" le parole "dal Servizio del volontariato".

5. All'articolo 47, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo lettera l) e' aggiunta la seguente lettera: "m) Il Servizio del volontariato".

6. All'articolo 141, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo lettera e) e' aggiunta la seguente: "f) Servizio del volontariato".

7. L'articolo 19 della legge regionale 18 luglio 1985, n. 28 e' sostituito dal seguente:

"Art. 19 Volontariato

1. La regione riconosce la positiva funzione del volontariato per il raggiungimento delle finalita' del Servizio sanitario regionale ed a tal fine promuove la valorizzazione delle relative associazioni secondo quanto previsto dalla legge n. 266/1991".

Art. 16
Disposizioni particolari concernenti gli interventi nel settore sanitario

1. Le Aziende sanitarie regionali provvedono con mezzi ordinari del proprio bilancio alla copertura delle spese derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 10 ed alla concessione di contributi e sussidi finalizzati al sostegno organizzativo, al funzionamento ed allo svolgimento delle attivita' delle organizzazioni di volontariato o garanti nel settore sanitario, convenzionato ai sensi della normativa regionale.

2. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali finanziamenti integrativi della spesa sanitaria di parte corrente determinando le quote di risorse da attribuire alle medesime, con vincolo di destinazione agli interventi di cui al comma 1, in conformita' agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, valutando l'apporto delle organizzazioni di volontariato convenzionate.

3. La quota complessiva da attribuire alle Aziende sanitarie regionali, ai sensi del comma 2 e' determinata nell'ambito della ripartizione cui all'articolo 79, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 che viene annualmente definita con la legge finanziaria di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

4. La concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti previsti dal comma 2 avviene con le medesime modalita' prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote del Fondo monetario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.

Art. 17
Norme transitorie

1. Le associazioni di volontariato iscritte nel Registro provvisorio delle organizzazioni di volontariato istituto con deliberazione della Giunta regionale n. 634 dell'11 febbraio 1993, sono iscritte d'ufficio nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato, previa verifica dei requisiti richiesti dall' articolo 3 della legge n. 266/1991.

2. Fino alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 10, restano valide le convenzioni stipulate dalle Associazioni di volontariato ai sensi dalla legge regionale 4 novembre 1981, n. 74.

Art. 18
Abrogazione di norme

I. La legge regionale 6 novembre 1981, n. 74 "Norme per la valorizzazione del volontariato", e' abrogata con effetto dall'1 gennaio 1995.

2. L'articolo 45 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 42, e' soppresso.

3. L'articolo 47 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, e' soppresso.

4. L'articolo 65 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, e' soppresso.

5. Gli articoli 16 e l7 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 sono soppressi.

Art. 19
Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera D), dell' articolo 46 bis della legge regionale 18 marzo 1988, n. 7, come inserito dall'articolo 1, fanno carico al capitolo 400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, che presenta sufficiente disponibilita'.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 8, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, che presenta sufficiente disponibilita'.

3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 fanno carico al capitolo 221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 che presenta sufficiente disponibilita'.

4. Per le finalita' previste dall'articolo 7, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1995.

5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-l997 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituti la Rubrica n. 31 -- Servizio del volontariato - e, nel suo ambito, al programma 0. 6. 1. -- spese correnti -- Categoria 1.6 - Sezione VIII - il capitolo 800 (2.1.162.2.08.07) con la denominazione "Spese e contributi per la promozione della cultura della solidarieta' e l'orientamento dei volontari" e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 800 milioni per l'anno 1995.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 fanno carico al capitolo 5949 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno 1995, che presenta sufficiente disponibilita'.

7. Per le finalita' previste dagli articoli 10 e 11 e' autorizzata la spesa di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 e' istituto alla Rubrica n. 31 - programma 0.6.1. -- spese correnti -- Categoria 1.6. -- Sezione VIII - il capitolo 801 (2.1.162.2.08.07) con la denominazione "Spese derivanti dalle convenzioni stipulate tra la Regione e le organizzazioni di volontariato" e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

9. Sul medesimo capitolo 801 e' iscritto altresi' lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni per l'anno 1995.

10. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 801 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

11. Per l'introito delle somme di cui all'articolo l2, comma 2, lettera a), nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 e' istituto "per memoria" al Titolo III - Categoria 3.4. - il capitolo 879 (3.4.7.) con la denominazione "Entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266".

12. Per le finalita' previste dall'articolo 12, comma 2, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 c del bilancio per l'anno 1995 e' istituto "per memoria" alla Rubrica n. 31 -- programma 0.6.1. -- spese di investimento - categoria 2.5. - Sezione VIII -- il capitolo 815 (2.1.254.3.08.07) con la denominazioni "Conferenti al Fondo speciale di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266".

13. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, della regionale 14 febbraio 1995, n. 8, per le finalita' previste dal combinato disposto dall'articolo 79, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e dell'articolo 16, commi 2 e 3, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

14. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo pluriennale 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di pari importo.

15. Lo stanziamento, in termini di cassa, del precitato capitolo 4500, viene elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1995.

16. In via transitoria, l'anno 1995, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 73, comma 3, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, della legge n. 5/1994, e dell'articolo 16, comma 3, la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 autorizzata dal comma 13 e' destinata alla concessione di contributi e sussidi alle organizzazioni di volontariato in applicazione del disposto di cui all'articolo 16, comma 2.

17. In relazione al disposto di cui all'articolo 18, comma 1, e' revocata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997. autorizzata dall' articolo 4 della regionale 14 febbraio 1995, n. 9 ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, a carico del capitolo del capitolo 4540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

18. Il precitato capitolo 4540 viene eliminato dall'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

19. All'onere complessivo di lire 4.400 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1995, a lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante storno dai sottocitati capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, per gli importi a fianco dei medesimi riportati: a) capitolo 4540 -- lire 3.000 milioni complessivi, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 al 1997; b) capitolo 8840 - lire 1.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

20. All'onere di lire 2.000 milioni in termini di cassa si provvede me- diante storno dai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, per gli importi a fianco dei medesi- mi riportati: a) capitolo 4540 -- lire 1.000 milioni; b) capitolo 8842 - lire 1.000 milioni

Art. 20
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addi' 20 febbraio 1995

GUERRA


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