REGIONE EMILlA ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 maggio l993, n. 26

(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 49 del 2 giugno 1993)


Art.1

Finalita' e oggetto

1. La regione Emilia Romagna riconosce il valure e la funzione dell'attivita'di volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle leggi dello Stato e da11o Statuto regionale.

2. La presente legge, in attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato", disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonche' l'istituzione e la tenuta del Registro regionale delle organizzazioni stesse.

Art. 2

Registro delle organizzazioni

1. E' istituito, in attuazione dell' art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

2. Sono iscritte nel Registro regionale le organizzazioni di volontariato operanti nei seguenti ambiti:

a) socio-assistenziale;

b) sanitario;

c) tutela e promozione dei diritti;

d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;

e) attivita' educative;

f) attivita' culturali;

g) tutela a valorizzazione dei beni culturali;

h) educazione alla pratica sportiva e attivita' ricreative;

i) protezione civile.

3. Sono iscritti altresi' nel Registro regionale, in apposita rubrica, gli organismi di collegamento e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato operanti in ambito regionale e provinciale.

4. La Giunta regionale puo' riconoscere ulteriori e diversi ambiti di attivita'.

5. Il Registro e' tenuto presso la Presidenza della Giunta regionale tramite apposito ufficio.

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione nel Registro regionale di cui all'art. 2 le organizzazioni aventi sede ed operanti in Emilia-Romagna con fini di solidarieta' qualunque sia la forma giuridica assunta.

2. Possono altresi' richiedere l'iscrizione nel Registro regionale le organizzazioni che prestino servizi nell'interesse dei propri aderenti sempreche' dagli statuti o atti costitutivi o accordi e dalle attivita' svolte si evidenzi l'apertura dei servizi prestati all'esterno del gruppo e al territorio.

3. Restano escluse le associazioni che, pur avendo fini di solidarieta', non erogano servizi, ne' offrono prestazioni materiali o morali.

4. Le organizzazioni debbono essere caratterizzate - per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello statuto formalizzati almeno con scrittura privata registrata - dall'assenza di fini di lucro nonche' di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettivita' e gratuita' delle cariche associative nonche' dalla gratuita' delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorieta' del bilancio e dalla democraticita' della struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto debbono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.

Art. 4

Procedure per l'iscrizione

1. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta del legale rappresentante. All'iscrizione provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto.

2. Le domande delle organizzazioni che operano in ambito infraregionale sono inviate anche alla Provincia o al Comune, a seconda che le organizzazioni operino a livello sovracomunale o comunale.

3. La Provincia o il Comune trasmettono al Presidente della Giunta regionale il proprio parere sull'iscrivibilita' entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine la Regione prescinde dal parere.

4. L'iscrizione e' disposta dal Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

5. L'iscrizione o il provvedimento di diniego di iscrizione disposto in difformita' dal parere della Provincia o del Comune devono essere adeguatamente motivati.

6. Contro il provvedimento di diniego di iscrizione al Registro e' esperibile ricorso ai sensi del comma 5 dell' art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

7. Il decreto del Presidente della Giunta regionale e' comunicato all'organizzazione di volontariato richiedente; e' pubblicato per estratto dal Bollettino Ufficiale ed e' trasmesso alla Provincia e al Comune interessati.

8. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro e' pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso all'Osservatorio nazionale ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della Legge n. 266 del 1991.

9. La Giunta regionale stabilisce le modalita' per la presentazione delle domande e per le procedure di iscrizione nel Registro con delibera da pubblicare sul Bollettino Ufficiale.

Art. 5

Revisione del Registro

1. La Giunta regionale provvede alla revisione annuale del Registro per verificare il permanere dei requisiti cui e' subordinata l'iscrizione, con particolare riferimento all'effettivo svolgimento delle attivita' di volontariato.

2. Per i fini indicati al comma 1, le organizzazioni iscritte nel Registro trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 3 e l'attivita' svolta nell'anno precedente. Le organizzazioni di cui al comma 2 dell'art. 4 inviano la dichiarazione anche alla Provincia o al Comune competenti, che possono formulare alla Regione proprie osservazioni in merito.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione puo' effettuare controlli o richiedere alle organizzazioni la trasmissione del bilancio.

4. Indipendentemente dalla scadenza indicata al comma 2, le organizzazioni sono tenute a comunicare tempestivamente alla Regione, o direttamente o per il tramite degli Enti locali competenti a seconda dell'ambito di svolgimento dell'attivita', ogni variazione intervenuta nell'atto costitutivo, nello statuto e negli accordi degli aderenti.

Art. 6

Cancellazione

1. La cancellazione di un'organizzazione dal Registro e' disposta per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione, ovvero per richiesta espressa dall'organizzazione interessata.

2. La mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui all'art. 5 costituisce accertamento della perdita dei requisiti di cui al comma 1.

3. La cancellazione e' disposta con deliberazione motivata dalla Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Contro il Provvedimento di cancellazione sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti al comma 5 dell'art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. I provvedimenti di cancellazione sono comunicati all'organizzazione interessata e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale. Per le organizzazioni di cui al comma 2 dell'art. 4 e' data notizia della cancellazione alla Provincia o al Comune competenti.

Art. 7

Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati

1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale hanno titolo ad accedere alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati con gli Enti pubblici, operanti nel settore di loro interesse per lo svolgimento della loro attivita', purche' questa sia compatibile con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli Enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.

2. L'accesso e' in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalita' di presenza del volontariato e alle modalita' di rapporto tra i volontari e il personale della struttura o servizio.

3. Gli accordi debbono prevedere tra l'altro:

a) la riconoscibilita' del volontariato e dell'organizzazione di appartenza.

b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l'attivita' svolta e delle norme per l'utilizzo delle attrezzature o servizio;

c) il rispetto della liberta', dignita' personale, diritti,convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la liberta' di questi ultimi di rifiutare l'attivita' del volontariato.

Art. 8

Diritto di partecipazione e di informazione

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale:

a) partecipano alle fasi della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attivita';

b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attivita', programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli Enti locali nelle materie di loro interesse;

c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche elaborati nei settori di loro interesse.

Art. 9

Formazione, aggiornamento e qualificazione

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale realizzano la formazione dei volontari aderenti attraverso specifici momenti di studio e promuovendo anche in forma associata, corsi di formazione e aggiornamento professionale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni.

2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale possono altresi' realizzare, nel rispetto dei requisiti, dei criteri e delle modalita' stabiliti dalla normativa statale e regionale, interventi formativi previsti nei programmi annuali delle attivita' di formazione professionale approvate dalle Province ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 19 del 1979 e successive modificazioni.

3. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel Registro sono ammessi, su richiesta delle organizzazioni stesse, ai corsi di qualificazione ed aggiornamento promossi dalla Regione e dagli Enti locali nei singoli settori di intervento, secondo le modalita' generali previste per tali corsi e le ulteriori modalita' eventualmente previste da leggi regionali. Tali ammissioni avvengono in condizioni di parita' con gli altri partecipanti.

Art. 10

Convenzioni

1. I rapporti tra le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale da almeno sei mesi, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici per la gestione di servizi, sono regolati da convenzione.

2. I suddetti Enti devono pubblicizzare la volonta' di stipulare convenzioni, nelle modalita' che riterranno opportune, dandone comunicazione in ogn,i caso a tutte le organizzazioni del loro territorio iscritte al Registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione.

3. Le convenzioni devono prevedere:

a) le attivita' oggetto del rapporto convenzionale;

b) il contenuto e le modalita' dell'intervento dei volontari che devono essere rispettose dei diritti e della dignita' degli utenti;

c) il numero delle persone impegnate nelle attivita' convenzionate, distinguendo tra volontari, dipendenti e prestatori d'opera a rapporto libero-professionale;

d) il possesso da parte dei volontari delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento dei servizi o delle prestazioni;

e) le modalita' di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;

f) l'avvenuta stipulazione delle assicurazioni previste dall' art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 in favore dei propri aderenti;

g) le strutture, le attrezzature e i mezzi impegnati nello svolgimento dell'attivita';

h) l'indicazione degli eventuali oneri e spese ammessi a rimborso, tra i quali devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative;

i) le modalita' di verifica dell'attuazione della convenzione;

l) la durata della convenzione, le cause e le modalita' della sua risoluzione;

4. La Giunta regionale, per fini di uniformita' nelle prestazioni dei servizi, puo' emanare atti di indirizzo e coordinamento, nonche' schemi di convenzioni tipo.

Art. 11

Criteri di priorita' per le convenzioni

1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli Enti pubblici si attengono a criteri di priorita' comprovanti l'attitudine e capacita' operativa delle organizzazioni, considerando il particolare:

a) l'esperienza maturata nell'attivita' oggetto di convenzione;

b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi, di qualita' e quantita' del personale volontario, anche con riferimento a standards previsti dalle vigenti disposizioni;

c) l'offerta di modalita' a carattere innovativo e/o sperimentale per lo svolgimento degli interventi e gestione dei servizi;

d) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attivita';

e) il tipo e la qualita' della formazione curata dall'organizzazione.

Art. 12

Centri di servizio per il volontariato

1. I centri di servizio per il volontariato, di cui all' art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, sono disciplinati dalle norme della legge stessa.

Art. 13

Conferenza regionale del volontariato

1. La Regione indice con cadenza biennale una conferenza del volontariato, cui sono invitate le organizzazioni iscritte nel Registro regionale, i Comuni, le Province, le Unita' sanitarie locali e le Comunita' montane.

2. Possono partecipare alla conferenza le organizzazioni di volontariato non iscritte nel Registro ed i soggetti privati con fini di solidarieta' sociale.

3. Alla conferenza e' presentato un rapporto della Giunta regionale sull'andamento del fenomeno del volontariato nella regione Emilia-Romagna.

4. La conferenza esprime proposte e valutazioni sulle politiche nazionali, regionali e locali in tema di volontariato e sui rapporti tra le organizzazioni stesse e le istituzioni pubbliche.

5. Nell'ambito della conferenza le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale indicano i propri candidati al fine della nomina dei rappresentanti delle organizzazioni stesse nel Comitato di gestione di cui al comma 2 dell'art. 2 del DM 21 novembre 1991, da effettuarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 14

Modificazione di leggi regionali

1. Gli Albi e i Registri regionali, provinciali, comunali o di Unita' sanitaria locale, previsti da leggi regionali per l'iscrizione di associazioni, organizzazioni, gruppi e raggruppamenti di volontariato, si intendono sostituiti con il Registro regionale istituito dalla presente legge e ne e' parimenti sostituita la relativa disciplina.

Art. 15

Norme transitorie

1. Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza naturale.

2. L'eventuale rinnovo deve avvenire secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11 della presente legge.

Art. 16

Norma finale

1. Restano salve le iscrizioni effettuate nel Registro di cui alla delibera consiliare n. 801 del 16 gennaio 1992, nonche' le domande presentate in epoca anteriore all'entrata in vigore della presente legge.


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