REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1993, n. 28

Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione,
gli Enti locali e gli altri Enti pubblici
Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 5 maggio 1993)


IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Oggetto della legge

1. Per il conseguimento dei fini istituzionali di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi posti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato", la presente legge: determina i criteri e le modalita' con i quali la Regione riconosce e favorisce lo sviluppo delle attivita' di volontariato che autonomamente concorrono, nell'ambito del territorio regionale, al conseguimento delle finalita' di carattere sociale, sanitario, civile e culturale e per l'attuazione dei principi di liberta', giustizia, uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica; determina le modalita' di partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui esse operano; disciplina i rapporti della Regione, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici con le organizzazioni di volontariato.

Art. 2.
Norma finanziaria

l. Ai fini della presente legge si intendono attivita' di volontariato quelle prestate, in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarieta', tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte.

2. Costituiscono attivita' di cui al comma 1, le prestazioni volte al raggiungimento delle finalita' di interesse generale indicate dall'art. 1 e che si esplicano in azioni direttamente volte alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettivita'.

3. Le prestazioni di cui al comma 2, devono essere erogate dall'organizzazione con continuita', anche se con cadenza periodica, purche' non occasionale, e rivolgersi alla generalita' della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.

Art. 3
Organizzazioni di volontariato

1. Sono riconoscibili come organizzazioni di volontariato quelle costituite nelle forme e con le caratteristiche di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, al fine di svolgere senza scopo di lucro, le attivita' di cui all'art. 2, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti od autonomi, solo per lo svolgimento di attivita' di cui sia richiesta una specifica professionalita' o, in caso di particolari esigenze dell'organizzazione, di attivita' necessarie ad assicurarne il regolare funzionamento.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo e nello statuto delle organizzazioni di volontariato devono essere espressamente previsti i requisiti di cui ai precedenti commi, nonche' la sede dell'organizzazione.

Art. 4
Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato

1. E'istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Ad esso sono iscritte tutte quelle organizzazioni che, in possesso dei requisiti indicati dai precedenti articoli, al momento della presentazione della domanda siano costituite ed operanti da almeno sei mesi nel territorio regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16.

2. La domanda di iscrizione e' presentata al Presidente della Giunta regionale unitamente alle seguente documentazione:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto ovvero dell'accordo degli aderenti dai quali risultino, oltre ai requisiti di cui all'art. 3 la sede dell'organizzazione;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
c) relazione concernente l'attivita' associativa e quella in programma nonche' i dati finanziari di acquisizione delle risorse;
d) elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione nonche' dei beni mobili;
e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme", sottoscritta dal rappresentante legale, concernente la determinante prevalenza del numero dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti convenzionati. Copia della domanda e della relativa documentazione e' trasmessa dall'organizzazione richiedente al Comune nel cui territorio e' ubicata la sede stessa.

3. Il Sindaco del Comune, entro il termine di quarantacinque giorni, trasmette al Presidente della Giunta regionale il parere del Comune sull'effettivo svolgimento dell'attivita' indicata nell'atto costitutivo, nello statuto e negli accordi deegli aderenti all'organizzazione nonche' sulla corrispondenza della stessa ai requisiti di cui all'art. 2 comma 3. Decorso il predetto termine in assenza di apposita comunicazione del Sindaco, il parere si considera espresso in modo favorevole.

4. Il presidente della Giunta regionale, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, tenuto conto del parere di cui al comma 3, accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta il decreto per l'iscrizione dell'organizzazione nel registro regionale, indicando le attivita' per le quali l'iscrizione stessa e' disposta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, il Presidente della Giunta adotta il decreto motivato di diniego.

5. I provvedimenti di cui al comma 4. sono comunicati all'organizzazione richiedente ed al Sindaco del Comune di cui al comma 3. Il provvedimento di iscrizione, con l'indicazione delle attivita' per cui essa e' disposta, e' pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. I termini di cui al comma 3, e 4, sono sospesi nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detti termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

7. Possono essere iscritte in sezioni separate del registro regionale anche le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266. E' fatta salva la normativa di settore che disciplina l'attivita' delle suddette organizzazioni.

8. Sono altresi' iscritte, in apposita sezione del registro regionale, le associazioni o federazioni regionali rappresentative delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro ed operanti nei Comuni della Regione. Di tali associazioni o federazioni, quelle che rappresentano organizzazioni che esercitano attivita' in Comuni compresi in almeno sei province, esprimono rappresentanti nella Consulta.

9. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione nel registro e' ammesso ricorso agli organismi giuridizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 5
Consultazioni delle organizzazioni di volontariato

1. La Giunta regionale promuove, con la collaborazione delle province e della Consulta di cui all'art. 7, conferenze di programmazione con le organizzazioni di volontariato, in occasione della predisposizione o dell'aggiornamento di piani e programmi relativi a settori in cui le stesse operano.

Art. 6
Rapporto fra iscrizioni al registro regionale ed iscrizioni a altri albi o registri delle organizzazioni di volontariato

1. L'iscrizione ad albi o registri delle organizzazioni di volontariato eventualmente istituiti da Comuni o Province e' subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. L'erogazione di contributi pubblici e la possibilita' di convenzionamento con enti ed istituzioni pubbliche e' comunque riservata alle sole organizzazioni di volontariato che siano iscritte nel registro regionale' e nelle sezioni separate di cui all'art. 4.

Art. 7
Consulta regionale

1. E'istituita la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato.

2. Il Consiglio e la Giunta regionale chiedono alla Consulta delle organizzazioni di volontariato il parere sulle proposte di legge, su atti amministrativi di particolare rilievo, su programmi e direttive nei settori in cui operano le organizzazioni stesse, da esprimersi non oltre 20 giorni dalla richiesta. La Consulta puo' avanzare proposte al Consiglio e alla Giunta regionale al fine dell'adozione dei provvedimenti sopra citati.

3. Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere alla Consulta, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 2, di sentire gli organismi di partecipazione e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato previsti dagli statuti comunali e provinciali.

4. La Consulta delle organizzazioni di volontariato e' composta di due membri, uno effettivo ed uno supplente, per ciascuna delle associazioni o federazioni.rappresentative iscritte nella sezioni del registro regionale di cui all'art. 4, comma 8. I membri supplenti partecipano alle riunioni della Consulta senza diritto di voto, in caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti da supplenti con pienezza di diritti.

5. I membri della Consulta sono nominati, su designazione delle rispettive associazioni o federazioni, con decreto del presidente della Giunta regionale e restano in carica per un triennio.

6. La Consulta elegge nel proprio seno, a maggioranza degli aventi diritto al voto, il presidente che ne convoca e presiede le sedute.

7. Il Presidente e' coadiuvato da tre membri, nominati dalla Consulta con voto limitato a due, con i quali forma l'Ufficio di presidenza. L'Ufficio di presidenza predispone l'ordine del giorno delle sedute e nomina i relatori sugli affari posti in discussione. In caso di votazioni all'interno di tale ufficio, a parita' di voti, prevale il voto del Presidente.

8. La Consulta si riunisce almeno ogni tre mesi in seduta ordinaria e in seduta straordinaria, quando ne facciano richiesta un terzo dei componenti o l'ufficio di presidenza, a decisione unanime.

9. Ai componenti della Consulta viene corrisposto il rimborso spese in conformita' di quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 4 agosto 1986, n. 37, in quanto applicabile.

10. I compiti di segreteria della Consulta sono svolti da personale appositamente designato dalla Giunta regionale.

11. La Consulta adotta con il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto stesso, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

Art. 8
Contributi regionali per la qualificazione e l'aggiornamento dei volontari

1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, acquisito il parere della Consulta nelle forme di cui all'art. 7, comma 3, presenta al Consiglio una proposta di deliberazione contenente indirizzi per la predisposizione da parte delle Province di programmi di corsi di qualificazione ed aggiornamento dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro di cui all'art. 4, da realizzarsi a cura delle organizzazioni stesse. Con tale atto sono individuati i settori e le tipologie dei corsi da organizzare, i criteri di ammissibilita', i documenti da acquisire, i criteri di rendicontazione delle iniziative svolte. La deliberazione del Consiglio regionale da adottarsi entro il 30 novembre, e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Sulla base dell'atto di indirizzo di cui al comma 1, le Province, esaminate le richieste di finanziamento presentate entro il 31 gennaio dalle organizzazioni di volontariato con sede nel proprio territorio, predispongono entro il 31 marzo, per il successivo inoltro alla Giunta regionale, il programma dei corsi, indicando l'entita' dei finanziamenti necessari alla loro realizzazione. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale acquisita la documentazione, predispone direttamente il programma.

3. La Giunta regionale propone al Consiglio, entro il 31 maggio, la deliberazione di finanziamento dei corsi che e' approvata dal Consiglio stesso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

4. I finanziamenti regionali di cui al comma 3, sono erogati alle province e da queste trasmessi alle organizzazioni di volontariato. Le Province accertano che le organizzazioni abbiano rilasciato preventivamente apposita dichiarazione con la quale si attesta di non aver richiesto finanziamenti ad altri Enti pubblici per la stessa iniziativa nonche'‚ si attesta l'impegno a non richiederne in futuro. Le organizzazioni di volontariato sono vincolate alla realizzazione del corso individuato nel piano regionale e devono presentare alle Province, entro tre mesi dalla conclusione del corso, apposita rendicontazione dell'iniziativa svolta, sulla base dei criteri individuati ai sensi del comma. 2. Nel caso in cui l'organizzazione non adempia all'obbligo di rendicontazione la provincia esclude eventuali iniziative dell'organizzazione dal programma di qui al comma 3, relativo all'anno successivo a quello della erogazione. Nel caso in cui l'organizzazione non abbia realizzato il corso, la provincia provvede al recupero delle somme erogate, dandone comunicazione alla Regione.

5. La Provincia annualmente presenta una relazione alla Giunta regionale sui risultati dei corsi finanziati. La Giunta regionale, trasmette al Consiglio le relazioni con proprie osservazioni.

Art. 9
Studi e ricerche sull'attivita' del volontariato

1. Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato e favorirne lo sviluppo, la Giunta regionale patrocina, promuove, esplica direttamente o partecipa alle iniziative di studio e di ricerca sul volontariato.

2. Le organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale, accedono gratuitamente ai risultati delle ricerche e alla documentazione in possesso della Giunta regionale che, a tale riguardo, provvede a dare adeguate informazioni e comunicazioni.

Art. 10
Convenzioni

1. Al fine di contribuire alla realizzazione di programmi di interesse regionale e locale, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato iscritte da sei mesi nell'albo di cui all'art. 4. L'attivita' convenzionata deve consistere in prestazioni integrative e non sostitutive di quelle erogate dai servizi pubblici, fatti salvi gli accordi regionali e le convenzioni-tipo di cui al comma 4.

2. Le convenzioni devono contenere:

a) l'indicazione della attivita' oggetto del rapporto convenzionale;
b) l'indicazione del numero dei volontari adibiti all'erogazione dellprestazioni oggetto della convenzione nonche' degli eventuali lavoratori dipendenti o autonomi con specificazione della loro qualifica;
c) l'individuazione delle modalita' ed i tempi di impiego degli addetti di cui alla precedente lettera b);
d) l'indicazione nominativa dei responsabili delle attivita' oggetto della convenzione;
e) disposizioni atte a garantire il rispetto delle norme di cui all'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di assicurazione del personale volontario, adibito all'erogazione delle prestazioni, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni stesse nonche'‚ per la responsabilita' civile verso terzi;
f) l'elencazione dei beni immobili, delle attrezzature, delle risorse con cui l'organizzazione di volontariato assicura lo svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, messi a disposizione dall'organizzazione stessa o ad essa concesse in comodato dall'ente convenzionato;
g) l'indicazione delle spese rimborsabili, le modalita' e i tempi di accertamento e di rimborso delle stesse;
h) disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni e di controllo della loro qualita';
i) disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale dell'organizzazione di volontariato della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente;
l) nel caso previsto dall'art. 11, una clausola espressa con cui si autorizza e si disciplina l'accesso nelle strutture ivi indicate da parte dell'organizzazione di volontariato, individuando tempi e modalita' per l'erogazione delle prestazioni nonche' modalita' per l'acquisizione dell'assenso di cui al comma 1 dello stesso articolo;
m) disposizioni atte a garantire l'obbligo di comunicazione delle variazioni degli elementi di cui alle lettere b), c), d), f) del presente comma da parte dell'organizzazione di volontariato all'ente convenzionato;
n) durata della convenzione e casi e modalita' di disdetta delle stesse;

3. Le convenzioni possono prevedere le modalita' di partecipazione dei volontari aderenti all'organizzazione a corsi professionali organizzati dagli enti pubblici.

4. Il Consiglio regionale puo', per settori specifici di intervento, approvare accordi regionali e convenzioni-tipo in cui sia previsto espressamente quali sono le clausole inderogabili da parte dell'ente contraente e quali invece possono prevedere clausole aggiuntive ed integrative rispetto a quelle di cui alla convenzione-tipo.

Art. 11
Svolgimento delle prestazioni all'interno di strutture pubbliche e di strutture convenzionate con enti locali

l. In attuazione dell'art. 3, comma 5 della legge 11 agosto 1991, n.266, nel caso in cui le organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale con le quali non siano in atto rapporti convenzionali per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto della propria attivita', debbano entrare in strutture pubbliche o convenzionate con enti pubblici, e' necessario che l'Amministrazione interessata rilasci la proria autorizzazione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere prevista in via generale con apposita norma contenuta nel regolamento interno delle strutture ivi indicate, nella quale sono specificati la tipologia delle prestazioni autorizzate, i tempi e le modalita' di erogazione delle stesse da parte del volontariato. In tale caso deve essere espressa dal responsabile dell'organizzazione di volontariato all'Amministrazione interessata formale accettazione delle condizioni previste dal regolamento.

Art. 12
Requisiti e criteri che danno titolo di priorita' nella scelta delle organizzazioni di volontariato
per la stipula di convenzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, nella scelta delle organizzazione con cui stipulare la convenzione, l'Amministrazione oltre a verificare il requisito dell'iscrizione al registro regionale di cui all'art. 4, deve dare priorita' alle organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti:

a) qualificazione del personale volontario in relazione alle prestazioni da erogare con particolare riguardo alla frequenza di corsi di formazione professionale;
b) presenza della sede dell'organizzazione nell'ambito territoriale dell' Amministrazione;
c) rilevante prevalenza dell'impiego di volontari rispetto al personale dipendente o convenzionato in relazione al tipo di attivita' erogata;
d) continuita' di presenza degli stessi operatori tale da garantire un adeguato svolgimento dell'attivita' in relazione alle finalita' da perseguire.
Art. 13
Stipula delle convenzioni

1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici procedono, con provvedimento motivato, alla approvazione ed alla stipulazione di convenzioni, conformi a quanto previsto dall'art. 10, con organizzazioni di volontariato specificatamente individuate sulla base dei criteri prefissati all'art. 12.

Art. 14
Revisione periodica del registro delle organizzazioni di volontariato

1. Per consentire la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali e' stata disposta l'iscrizione al registro regionale, in previsione delle revisione del registro stesso, le organizzazioni di volontariato, allo scadere di ogni anno dalla data di iscrizione, inviano al Comune di cui all'art. 4, commi 2 e 3:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 con la quale si attesta che gli accordi istitutivi, l'atto costitutivo e lo statuto, nonche'‚ i dati di cui all'art. 4, comma 2, lettere b), d) e e), sono restati immutati o si attestano le modificazioni intervenute. Dai predetti dati sono esclusi quelli concernenti i beni mobili, ad eccezione di quelli relativi ai veicoli di trasporto e di soccorso;
b) relazione sulla attivita' svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno al fine della revisione annuale del registro regionale il Sindaco del Comune tramette al Presidente della Giunta regionale i dati acquisiti ai sensi del comma 1, nonche' una relazione dalla quale risultino:

a) la valutazione, sul permanere della corrispondenza della attivita' di volontariato ai requisiti di cui all'art. 2 comma 3;
b) le eventuali variazioni del ~i.itrimonio dell'organizzazione.

3. Il Sindaco del Comune nel termine di cui al comma 2, invia al Presidente della Giunta regionale un elenco delle organizzazioni che non hanno adempiuto all'obbligo di cui al comma 1, lettere a), b) e che, diffidate a provvedere all'invio della documentazione entro congruo termine, siano restate inadempienti.

4. E' fatta salva la facolta' della Giunta regionale di provvedere direttamente alla verifica della permanenza dei requisiti delle organizzazioni di volontariato di cui e' stata disposta l'iscrizione, anche in via sostitutiva in caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui ai precedenti comma 2 e 3.

Art. 15
Cancellazione dal registro regionale

1. Quando da comunicazioni effettuate dal Comune ai sensi dell'art. 14, comma 3, o da verifiche effettuate ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, il presidente della Giunta regionale accerti che una organizzazione di volontariato iscritta al registro regionale non e' piu' in possesso di uno o piu' requisiti previsti dalla presente legge o che nonostante diffida, non ha adempiuto all'obbligo di cui all'art. 14, comma l, dispone con decreto motivato la cancellazione della stessa dal registro.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' comunicato all'organizzazione interessata nonche' al Comune in cui ha sede l'organizzazione di volontariato ed e' pubblicato, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. La cancellazione di una organizzazione di volontariato dal registro regionale comporta per Regione, Enti locali ed altro Enti pubblici l'obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto con l'organizzazione stessa.

4. Contro il provvedimento di cancellazione e' ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 16
Norme transitive

1. Per un anno dall'entrata in vigore della presente legge resta operante l'albo regionale istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 58. L'iscrizione a tale albo produce gli stessi effetti di quelli derivanti dall'iscrizione al registro di cui all'art. 4, sia ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, sia ai sensi della presente legge.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le organizzazioni iscritte all'albo di cui al comma 1 fanno domanda al presidente della Giunta regionale per essere iscritte nel registro regionale istituito con la presente legge. A tale fine devono produrre tutti i documenti di cui alle lettere b), c), d), e) dell'art. 4 della legge 4 gennaio1968, n. 15 dovra' risultare altresi' che l'atto costitutivo, o lo statuto, a suo tempo presentati, non hanno subito variazioni o, comunque, le loro eventuali variazioni intervenute non gia' comunicate ai sensi della vigente normativa; che in base allo statuto sussiste l'obbligo di formare il bilancio con le relative modalita' di approvazione.

3. Copia della domanda di cui al comma 2, e' inviata al Comune in cui l'organizzazione ha sede legale che nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento esprime il parere di cui all'art. 4, comma 3.

4. Il Presidente della Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere di cui al comma 3 ed accertato il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, iscrive la organizzazione nel registro regionale indicando le attivita' da essa svolte. Nel caso in cui non sussistono i requisiti, entro lo stesso termine, pronuncia decreto motivato di diniego. Contro tale provvedimento e' ammesso il ricorso in conformita' di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

5. Nel caso in cui una organizzazione non abbia provveduto, entro il termine di cui al comma 2, alla presentazione della domanda ed all'invio della documentazione ivi indicata, il Presidente della Giunta regionale diffida la stessa a provvedere entro congruo termine. Trascorso inutilmente il quale, il Presidente della Giunta regionale dispone la cancellazione dall'albo regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 58.

6. Il provvedimento di cui al comma 5 e' comunicato all'organizzazione interessata che, se intende essere iscritta al registro regionale, deve presentare domanda secondo quanto previsto dall'art. 4. Lo stesso provvedimento e' comunicato al Comune in cui l'organizzazione di volontariato ha sede ed e' pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Il periodo di iscrizione all'albo di cui all'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 58 si somma a tutti gli effetti a quello d'iscrizione all'albo regionale istituito ai sensi della presente legge.

8. Entro il termine di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale provvedere alla nomina della Consulta regionale di cui all'art. 7 della presente legge. Fino al suddetto termine resta in carica la Consulta regionale istituita ai sensi dell'art; 5 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 58.

Art. 17
Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti nel corso del 1993 dall'attuazione degli articoli 8 e 9 e quantificati in L. 100.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del cap. 17020 del bilancio 1993 la cui declaratoria e' sostituita dalla seguente: Interventi e iniziative a sostegno di associazioni di volontariato (articoli 8 e 9, legge regionale 26 aprile 1993, n. 28).

2. Agli oneri di spesa per gli interventi di cui all'art. 7 sesto comma, quantificati per l'anno 1993 in L. 6.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del cap. 720 del bilancio 1993. 3. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fara' fronte con le relative leggi di bilancio.

Art. 18
Abrogazioni

1. Sono abrogate la legge regionale 7 maggio 1985, n. 58 "Norme relative ai rapporti con le associazioni di volontariato con la Regione e con gli Enti Locali" e la legge regionale 20 luglio 1992, n. 33 "Disciplina transitoria per l'esenzione degli effetti dell'iscrizione dall'albo regionale del volontariato" di cui all'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 58 in applicazione dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato". E'altresi' abrogato il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Toscana

Firenze, 26 aprile 1993

CHITI


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