Legge n. 381 del 8 novembre 1991

Disciplina delle Cooperative Sociali


art. 1

Definizione

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunit� alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attivit� diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di " cooperativa sociale ".

art. 2

Soci volontari

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attivit� gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non pub superare la met� del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurawone contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina I'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari puo' essere corrisposto soitanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalita' dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche , le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

art. 3

Obblighi e divieti

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla " sezione cooperazione sociale " prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'art 6, comma 1�, lettera c), della presente legge, nonche' la cancellazione dall"albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.

3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

art. 4

Persone svantaggiate

1. Nelle cooperative che svolgono le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in et� lavorativa in situazioni di difficolt� familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoItre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanit�, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dali'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.

art. 5

Convenzioni

1. Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attivit� di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da queli socio-sanitarie ed educativi, purche' finalizzate a creare opportunit� di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all' articolo 9, comma 1.

art. 6

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577

1. Al citato decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n.1577, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art.10, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: " Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale ";

b) all'articolo 11, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: " Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale ";

c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: " Sezione cooperazione sociale ";

d) all'articolo 13, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: " Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce I'attivit� da esse svolta ".

art. 7

Regime tributario

1. Ai trasferimenti di beni per successioni o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

2. Le cuoperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attivit� sociale.

3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente numero: " 41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali ".

art. 8

Consorzi

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come societ� cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

art. 9

Normativa regionale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore deIla presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono I'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalit� di raccordo con I'attivit� dei servizi socio-sanitari, nonche' con le attivita' di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

2. Le regioni adottano convenzioni-tipo peri rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell' ambito delia regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalit� degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

3. Le regioni emanano altresi' norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo deIla cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni medesime. a carico delle ordinarie disponibilit� delle regioni medesime

art. 10

Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attivit� di assistenza e di consulenza

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

art. 11

Partecipazione delle persone giuridiche

1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attivit� di tali cooperative.

art. 15 (*)

disciplina transitoria

1. Le cooperative sociali gi� costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalita' e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

(*) cosi' Gazzetta Ufficiale


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