REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1994, n. 38

Valorizzazione e promozione del volontariato
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 7 settembre 1994)


Art. 1
Finalita'

1. La regione Piemonte riconosce il valore sociale ed il ruolo dell'attivita' di volontariato volta alla realizzazione di finalita' di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone l'autonomia e l'apporto originale. Promuove le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, quali espressioni di solidarieta' e pluralismo, di partecipazione ed impegno civile.

Art. 2
Organizzazioni e attivita' di volontariato

1. Si considerano organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti e privi di ogni scopo di lucro anche indiretto, i quali, avvalendosi in modo prevalente e determinante dell'attivita' personale, spontanea, gratuita dei propri aderenti, perseguono esclusivamente fini di solidarieta'.

2. Le organizzazioni di cui all'art. 2 esplicano le loro attivita' mediante strutture proprie, o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche, o di strutture con queste convenzionate.

3. L'accesso alle strutture pubbliche o convezionate e' subordinato alla predisposizione di accordi, volti a disciplinare le modalita' di presenza e comportamento del volontariato, nonche' le modalita' del rapporto tra volontari e operatori pubblici, e finalizzati a realizzare una proficua collaborazione nell'ambito delle specifiche competenze.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo soltanto per assicurare il regolare esplicarsi del loro funzionamento o per una necessaria qualificazione o specializzazione della loro attivita'.

5. Le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.

6. L'attivita' del volontariato non puo' essere in alcun modo retribuita neppure dal beneficiario. E' ammissibile unicamente il rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata entro i limiti e secondo i criteri preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

7. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario stesso fa parte.

Art.3
Registro delle organizzazioni di volontariato

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 6 della L. 11 agosto 1991, n. 266 il registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione nel registro e' aperta alle organizzazioni di volontariato che, perseguendo le finalita' di natura civile, sociale e culturale di cui all'art. 1 della legge, operano nelle seguenti aree:

a) socio assistenziale;
b) sanitaria;
c) impegno civile;
d) protezione civile;
e) tutela e promozione di diritti;
f) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
g) promozione della cultura ed educazione permanente;
h) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
i) educazione all'attivita' sportiva.

3. Il registro delle organizzazioni di volontariato e' tenuto presso la Giunta regionale, la quale ne prevede l'articolazione in sezioni. Gli organismi di collegamento e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato operanti in ambito regionale sono iscritti in apposita sezione. La Giunta regionale puo' inoltre individuare ulteriori aree di operativita' delle organizzazioni di volontariato.

Art. 4
Iscrizione nel registro

1. Sono iscritte nel registro regionale le organizzazioni costituite ai sensi dell'art. 3 della L. n. 266/91, aventi sede legale o articolazioni locali autonome nella Regione Piemonte, qualunque sia la forma giuridica da esse assunta, purche' compatibile con il fine solidaristico.

2. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta del legale rappresentante. L'iscrizione e' attuata con Decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato su proposta dell'Assessore competente per materia.

3. L'iscrizione e' disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'Assessorato competente.

4. Il Decreto di iscrizione, o di diniego di iscrizione, e' pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione B. U. R.

5. La regione pubblica annualmente sul B. U. R. l'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro e ne invia copia all'Osservatorio nazionale di cui all'art. 12 della L. n. 266/91.

6. La Giunta regionale, individua, con proprio provvedimento le procedure da adottarsi per l'iscrizione nel registro.

7. L'iscrizione nel registro e' condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonche' per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, in base alle disposizioni di cui rispettivamente agli artt. 7 e 8 della L. n. 266/91.

Art. 5
Revisione del registro

1. La Giunta regionale provvede alla revisione annuale del registro al fine di verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. Le organizzazioni iscritte nel registro sono pertanto tenute a trasmettere alla Regione, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata che illustri l'attivita' svolta, nonche' copia del bilancio.

2. La Giunta regionale puo' richiedere sia al Comune nel cui territorio le organizzazioni di volontariato hanno sede o svolgono la loro attivita', sia ad altre pubbliche amministrazioni, un parere circa il permanere delle condizioni alle quali e' subordinata l'iscrizione.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 5 e dell'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontario comporta la cancellazione dell'organizzazione del registro regionale. La cancellazione disposta con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale.

4. Il mancato adempimento, da parte delle organizzazioni di volontario, agli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 5 e' motivo di cancellazione dal registro, previa diffida.

5. La cancellazione dal registro e' altresi' disposta su richiesta delle organizzazioni di volontariato.

6. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro devono comunicare alla Regione le variazioni dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo degli aderenti entro sessanta giorni dal prodursi dell'evento.

Art. 6
Partecipazione

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro partecipano alle fasi della programmazione pubblica negli ambiti in cui le stesse operano.

2. La Regione e gli Enti locali informano e consultano le organizzazioni di volontariato su programmi e progetti nelle materie attinenti ai settori di intervento delle stesse. Le organizzazioni di volontariato possono proporre programmi ed iniziative.

Art. 7
Promozione del volontariato

l. Il Consiglio regionale indice, annualmente, "la giornata del volontariato".

2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge.

Art. 8
Formazione ed aggiornamento dei volontari

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro ai sensi dell'art. 3 provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione e all'aggiornamento dei propri aderenti, attraverso specifici momenti di studio, promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e di aggiornamento.

2. Alle organizzazioni iscritte nel registro che predispongono attivita' formative o momenti di studio, la Regione e gli Enti locali forniscono, su richiesta, materiale informativo e didattico ed offrono collaborazione tecnica.

3. La Regione, gli Enti locali e le unita' Socio-Sanitarie locali, promuovono la partecipazione dei volontari delle organizzazioni iscritte nel registro ai corsi di formazione e di aggiornamento gia' promossi nell'ambito di specifici progetti secondo le modalita' previste da leggi di settore.

Art. 9
Convenzioni

1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 3 da almeno sei mesi e operanti da almeno un anno. Nelle convenzioni si devono individuare la tipologia dell'utenza, le prestazioni da erogare, le modalita' di erogazione.

2. Le convezioni, oltre a quanto disposto dall'art. 7 della L. n. 266/91 devono tra l'altro prevedere:

a) il contenuto e le modalita' dell'intervento dei volontari;
b) la durata del rapporto convenzionale;
c) il numero e, quando richiesto dalla natura dell'attivita' da svolgere, la qualificazione professionale degli aderenti alla organizzazione stipulante;
d) il numero degli eventuali soggetti dipendenti o fornitori di prestazioni specializzate impegnati nel servizio convenzionato e il tipo di rapporto intercorrente;
e) le modalita' di coordinamento tra volontari e operatori dei servizi pubblici;
f) le modalita' di rimborso degli oneri relativi alla copertura assicurativa e delle spese documentate sostenute dall'organizzazione per lo svolgimento dell'attivita' convenzionata;
g) le modalita' di verifica dell'attuazione della convezione anche attraverso incontri periodici tra i responsabili dei servizi pubblici e i responsabili operativi dell'organizzazione;
h) le modalita' di risoluzione del rapporto.

3. Gli Enti pubblici inviano alla Regione copia della convenzione stipulata.

4. Con proprio provvedimento la Giunta regionale puo' prevedere, per alcuni settori di operativita', criteri e requisiti differenziati cui i soggetti convenzionati devono attenersi.

Art. 10
Requisiti di priorita' nelle scelte convenzionali

1. Sono criteri di priorita' nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni:

a) lo svolgimento dell'attivita' dell'organizzazione nel territorio per il quale si richiede l'intervento;
b) l'aver attivato sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento;
c) la garanzia di una continuita' di servizio se richiesto dalla natura dell'attivita' da convenzionare;
d) la garanzia della qualita' del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate.
Art. 11
Consiglio regionale del volontariato

l. E' istituito presso la Giunta regionale il Consiglio regionale del volontariato.

2. Entro sei mesi dall'approvazione della legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale la composizione, e le modalita' di funzionamento del Consiglio regionale di cui al comma 1 dell'art. 1l.

3. Nell'ambito del Consiglio regionale del volontariato deve essere garantita la rappresentanza di ogni settore del volontariato. Al Consiglio regionale del volontariato sono attribuite le seguenti funzioni:

a) attivita' di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all'art. 15 della L. n. 266/91, di iniziative di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo dell'attivita' di volontariato;
b) promozione con cadenza biennale della conferenza regionale del volontariato;
c) formulazione di pareri e proposte circa l'attuazione della legge. 4. Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dall'art. 15.
Art. 12
Progetti sperimentali

1. Le organizzazioni di volontariato acquisiscono parere preventivo della Giunta regionale sui progetti sperimentali di cui all'art. 12 della L. n. 266/91, lettera d) elaborati in autonomia.

Art. 13
Centri di servizio e comitato di gestione del fondo speciale presso la Regione

l. I centri di servizio di cui all'art. 15 della L. n. 266/91, nell'attivita' di sostegno progettuale alle organizzazioni di volontariato, si uniformano agli indirizzi emergenti dal piano regionale di sviluppo e dai singoli piani di settore.

2. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, partecipa di diritto al Comitato di gestione del fondo speciale previsto dall'art. 15 della L. n. 266/91.

3. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, ai sensi della L. R. 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modificazioni, quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato maggiormente presenti ed operanti sul territorio regionale quali componenti del Comitato di gestione del fondo speciale di cui al comma 1 dell'art. 13. Tali rappresentanti durano in carica 2 anni e non sono immediatamente rieleggibili.

4. Il Comitato di gestione del fondo speciale presenta annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sull'attivita' dei centri di servizio.

Art. 14
Contributi

1. La Regione puo' concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attivita'.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere delle competenti commissioni consiliari, individua, con proprio provvedimento, i criteri e le modalita' per l'erogazione dei contributi e ne da' comunicazione al Consiglio regionale.

3. Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dall'art. 15.

Art. 15
Norma Finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 610 milioni.

2. Nello stato di previsione della spesa sono conseguentemente istituiti appositi capitoli con la denominazione sottoindicata e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascuno specificato: "Finanziamento relativo al funzionamento e alle attivita' del Consiglio regionale del volontariato" con la dotazione di lire 10 milioni" "Contributi a favore delle organizzazioni di volontariato a titolo di sostegno di specifici progetti" con la dotazione di lire 600 milioni"

3. Alla copertura degli oneri, di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione, per pari importo complessivo, del capitolo n. 15950.

4. Per gli anni 1995 e successivi la copertura finanziaria degli oneri viene stabilita dalle relative leggi.di approvazione del bilancio.

Art. 16
Ambito di applicazione e abrogazione di norme

1. La L. R. 27 agosto 1984, n. 44 e' abrogata.

2. E' altresi' abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con le disposizioni della legge.

3. Per quanto non previsto dalla legge, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 266/91.

Art. 17
Norma finale

l. In sede di prima attuazione della legge sono ratificate le iscrizioni nel registro gia' avvenute ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 3/3/1992, n. 339 2899.

Art. 18
Norma transitoria

1. Le convenzioni in corso con le organizzazioni di volontariato alla data di entrata in vigore della legge hanno efficacia fino alla loro scadenza naturale.

2. L'eventuale rinnovo e' subordinato all'avvio delle procedure di adeguamento delle organizzazioni di volontariato alla normativa prevista dalla legge.

3. Al fine di garantire la revisione del registro per l'anno 1994, le organizzazioni di volontariato iscritte nel corso del 1992 e del 1993 sono tenute a trasmettere alla Regione la documentazione di cui all'art. 5, comma 1 entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data Torino, addi' 29 agosto l994

GIAN PAOLO BRIZIO


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