REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1993, n. 39

Disciplina dell'attivita' di volontariato
e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4 e 17 gennaio 1989, n. 3.
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 36 a 23 settembre l993)


IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalita' e principi informatori

1. La Regione riconosce nelle attivita' di volontariato una manifestazione del principio di solidarieta' sociale di cui all'articolo 2 della Costituizione, tutela le relative organizzazioni come espressione della libera partecipazione dei cittadini, salvaguardone l'autonomia e il pluralismo e favorendo il loro concorso al conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle leggi regionali.

Art. 2.
Oggetto

1. La presente legge disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio della Regione in conformita' con i principi della legge 1 l agosto l991, n. 266, e detta norme di raccordo e di coordinamento con la legislazione regionale.

Art. 3.
Attivita' di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attivita' di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta'.

2. L'attivita' di volontariato non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualita' di volontariato e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 4.
Organizzazioni di volontariato

l. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attivita' di cui all'articolo 3, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono piu' adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilita' con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costituitivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressivamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticita' della struttura, l'elettivita' e la gratuita' delle cariche associative nonche' la gratuita' delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresi' stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonche' le modalita' di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attivita' da esse svolte.

5. Le organizzazioni svolgono le attivita' di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 5.
Registro del volontariato

1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Registro generale del volontariato.

2. Il Registro e' articolato nei seguenti settori e sezioni:

a) Settore sociale: sanita'; assistenza sociale; igiene; sport.
b) Settore culturale: istruzione; beni culturali; educazione permanente; attivita' culturali.
c) Settore ambiente: tutela, risanamento e valorizzazione ambientale; tutela della fauna e della flora; tutela degli animali da affezione; protezione civile.
d) Settore dei diritti civili: tutela dei diritti del consumatore; tutela dei diritti dell'utente di pubblici servizi.

3. I settori e le sezioni possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia, in relazione all'evolversi delle attivita' di volontariato e della legislazione regionale.

4. In un apposito settore sono iscritti in coordinamenti regionali delle organizzazioni di volontariato.

Art. 6.
Requisiti e procedimento per l'iscrizione al Registro

1. Possono iscriversi al registro le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, la cui attivita' sia finalizzata o alla cura di interessi individuali di cui siano titolari in misura prevalente soggetti terzi rispettoagli associati, o alla cura di interessi collettivi meritevoli di tutela.

2. Per ottenere l'iscrizione il rappresentante legale dell'organizzazione deve presentare una domanda alla Presidenza della Giunta regionale corredata da:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
c) dichiarazione dalla quale risulti il settore o i settori di attivita' della organizzazione.

3. L'iscrizione nella sezione dei coordinamenti regionali e' effettuata su domanda del rappresentante legale del coordinamento dalla quale risultino le organizzazioni aderenti al coordinamento stesso.

4. Entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda la Presidenza della Giunta procede all'accertamento dei requisiti di legge.

5. L'iscrizione al Registro e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

6. Il provvedimento di rigetto della domanda deve essere motivato.

7. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della domanda e' comunicato all'istante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dalla sua emananzione.

Art. 7.
Revisione del Registro

1. Il registro e' soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui e' subordinata l'iscrizione, sia l'effettivo svolgimento della attivita' di volontariato.

2. Per i fini indicati dal comma precedente annualmente le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro trasmettono alla Presidenza della Giunta:

a) una copia dei bilanci consultivi previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) una relazione su11'attivita' svolta nell'anno precedente;
c) una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'organizzazione sulle eventuali variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello statuto e negli accordi degli aderenti;
d) l'indicazione dei contratti di lavoro dipendente od autonomo conclusi dall'organizzazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266;
e) una relazione sulle attivita' produttive o commerciali connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'organizzazione, al fine di verificare l'effettiva marginalita'.

3. Nel caso che l'organizzazione non produca la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la Presidenza della Giunta, previa diffida ad adempire nei successivi trenta giorni, dispone per la cancellazione dal Registro ai sensi del successivo articolo 8.

Art. 8.
Cancellazione dal Registro

1. La cancellazione dal Registro puo' essere disposta per:

a) la perdita di uno o piu' dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
b) il mancato svolgimento delle attivita' di volontariato;
c) la grave e reiterativa violazione degli obblighi derivanti dagli accordi di cui al successivo articolo 14.

2. La cancellazione e' disposta con decreto del Presidente della Giunta ed e' comunicata all'organizzazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La cancellazione dal Registro puo' essere disposta anche su domanda del rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato.

Art. 9.
Pubblicita' del Registro

1. La Presidenza della Giunta regionale procede ogni due anni alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro, distinte per settore di attivita', dal quale risulti:

a) l'ambito territoriale di attivita' di ciascuna organizzazione;
b) l'eventuale titolarita' di convenzioni stipulate ai sensi del successivo articolo 13.

2. Annualmente la Presidenza della Giunta regionale procede con le medesime modalita' alla pubblicazione dell'elenco delle nuove iscrizioni e delle eventuali cancellazioni, indicando i motivi di queste ultime.

3. Il presidente della Giunta regionale invia ogni anno copia aggiornata del Registro all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12 della legge n. 266 del 1991.

Art. 10.
Attivita' di verifica

l. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 266 del 1991, gli assessorati competenti in relazione ai vari settori di attivita' delle organizzazioni di volontariato possono effettuare visite ispettive presso le sedi delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro, al fine di verificare:

a) l'effettivo svolgimento delle attivita' di volontariato;
b) il riscontro sull'effettiva marginalita' delle attivita' commerciali e produttive;
c) il rispetto dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 266 del 1991, sui limiti ai contratti di lavoro subordinato od autonomo stipulabili dalle organizzazioni di volontariato.

2. In occasione delle visite ispettive le organizzazioni di volontariato sono tenute a mettere a disposizione i libri contabili, i registri e tutti i documenti ritenuti utili che verranno richiesti.

3. Di ogni visita ispettiva e' redatto, in triplice copia, processo verbale, sottoscritto da chi effettua l'ispezione e dal rappresentante legale dell'organizzazione, che puo' farvi iscrivere le proprie osservazioni.

4. Una copia del processo verbale e' trasmessa alla Presidenza della Giunta, per gli effetti di cui all'articolo 8, entro trenta giorni dalla sua formulazione. Un'altra copia e' consegnata al rappresentante legale dell' organizzazione.

Art. 11.
Registro comunale

1. Presso ogni comune e' istituito, quale articolazione del Registro regionale, il Registro delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale nel comune medesimo.

2. Per i fini di cui al comma precedente la Presidenza della Giunta, entro centottanta giorni dall'istituzione del Registro regionale di cui all'articolo 5, comunica a ciascun comune l'elenco delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale nel comune medesimo. Annualmente la Presidenza della Giunta comunica le variazioni intervenute.

3. Il comune puo' certificare, su richiesta delle organizzazioni aventi sede nel suo ambito territoriale, l'iscrizione al Registro regionale del volontariato ai fini e per gli effetti previsti dagli articoli 7 e 8 della legge n. 266 del 1991.

Art. 12.
Norme contabili

l. I bilanci consuntivi annuali, comprensivi del rendiconto economico e dello stato patrimoniale delle organizzazioni, sono redatti sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore presente legge.

Art. 13.
Convenzioni

1. Nelle materie di competenza regionale le leggi regionali stabiliscono i casi, le modalita' ed i soggetti legittimati alla conclusione delle convenzioni previste dall'articolo 7 della legge n. 266 del 1991.

2. Nel caso che la legge regionale non preveda la possibilita' di convenzionamento delle organizzazioni di volontariato, le convenzioni sono stipulabili a condizione che esse risultino compatibili con le finalita' delle legge, siano inserite in un programma organico di interventi ed abbiano funzione integrativa delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche.

3. Nel caso che le attivita' di volontariato riguardino settori non ancora disciplinati da una legge regionale specifica, l'amministrazione regionale e' autorizzata alla conclusione delle convenzioni a condizione che le stesse siano inserite in piani e programmi attuativi di disposizioni statali o regionali ed abbiamo funzioni integrative delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche.

4. Fermo il disposto dell'articolo 7 della legge n. 266 del 1991, le convenzioni previste dai precedenti commi 2 e 3, devono comunque indicare:

a) la tipologia e le modalita' di erogazione delle prestazioni;
b) il numero di volontari dell'organizzazione stipulante impegnati nell'erogazione delle prestazioni, le relative qualifiche professionali o gli eventuali attestati di frequenza di corsi di formazione e aggiornamento nel settore oggetto della convenzione;
c) le somme minime e massime entro cui devono contenersi le voci relative alle spese vive sostenute dall'organizzazione per le prestazioni volontarie, le modalita' di rendicontazione e le modalita' di rimborso;
d) la copertura assicurativa prevista dall'articolo 4 della legge n. 266 del 1991;
e) l'indicazione dei beni immobili e delle attrezzature di proprieta' pubblica eventualmente messe a disposizione dell'organizzazione di volontariato, e le relative modalita' di utilizzazione;
f) le forme dell'attuazione del contenuto della convenzione;
g) la durata della convenzione;
h) l'elenco delle attrezzature di cui dispone l'organizzazione, se necessarie per l'esercizio dell'attivita'.

5. Qualora i piani e i programmi previsti dai precedenti commi 2 e 3 non dispongano diversamente, la scelta delle organizzazioni da convenzionare e' effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) esperienza specifica maturata nel settore di attivita' oggetto della convenzione;
b) qualifiche professionali o eventuali attestati di frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento di volontari da impiegare nell'erogazione delle prestazioni;
c) spesa prevista per il rimborso del costo delle prestazioni;
d) modalita' di formazione ed aggiornamento dei volontari.

6. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 266 del 1991, possono essere convenzionate esclusivamente le organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro, che dimostrino attitudine e capacita' operativa chiesta entro il termine stabilito, la Presidenza della Giunta, previa diffida ad adempire nei successivi trenta giorni, dispone per la cancellazione dal Registro ai sensi del successivo articolo 8.

Art. 14
Modalita' di accesso alle strutture ed ai servizi pubblici o convenzionati

1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' le organizzazioni di volontariato hanno diritto di accedere alle strutture ed ai servici pubblici o convenzionati della regione e degli enti locali.

2. Le modalita' di accesso sono disciplinate attraverso accordi tra l'ente gestore della struttura o del servizio e l'organizzazione di volontariato, redatti secondo schemi tipo predisposti dall' assessore regionale competente per materia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

a) il rispetto da parte del volontariato delle leggi e dei regolamenti interni relativi all' attivita' della struttura o del servizio
b) la riconoscibilita' del volontario e dell'organizzazione di appartenenza
c) il rispetto della liberta', della dignita' personale, dei diritti, delle convinzioni e della riservatezza degli utenti, compreso il diritto al rifiuto della prestazione di volontariato.
Art. 15
Diritti di informazione ed accesso a documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscirtte al registro di cui all'art. 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241 e della legge regionale 15 luglio 1986, n. 47, per quanto concerne i documenti amministrativi attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 16
Trasparenza amministrativa

1. La Presidenza della giunta procede annualmente alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione:

a) dell'elenco delle convenzioni stipulate nell'anno precedente ai sensi degli art. 13 e 18 della presente legge dell'amministrazione regionale o da enti regionali
b) dell'elenco dlle organizzazioni di volontariato che hanno beneficiato nell'anno precedente dei contributi previsti dall'art. 17 della legge regionale 17 gennaio 1989, n.13

2. I comuni procedono annualmente alla pubblicazione dell'elenco delle organizzazioni di volontariato che nell'anno precedente abbiano beneficiato di contributi o siano state convenzionate ai sensi dell'art. 13 della presente legge ed all'art. 44 della legge regionale 1 gennaio 1988, n.4.

Art. 17
Flessibilita' dell'orario di lavoro

1. Ai sensi dell'art 17 della legge n. 266 del 1991, i lavoratori che facciano parte delle organizzazioni iscritte nel registro di cui all'art.6, per poter espletare attivita' di volontariato hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita' di orario di lavoro o delle turnazioni se previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione dell'azienda o dell'amministrazione di appartenenza

Art. 18
Formazione ed aggiornamento dei volontari

1. La regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del volontariato.

2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla formazione professionale formulata di concerto con gli assessori competenti per materia, approva - sentita la competente commissione consiliare - un programma triennale di formazione professionale, aggiornamento e qualificazione dei volontari, articolato in progetti specifici per ogni settore e sezione di attivita' del volontariato.

3. Per l'attuazione dei singoli progetti l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concludere convenzioni con le organizzazioni di volontariato secondo quanto disposto dal'art.13, commi 4 e 5.

Art. 19
Assemblea generale del volontariato

1. E' istituita l'assemblea generale del volontariato, cui hanno diritto di partecipare tutti i responsabili, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale.

2. L'assemblea si riunisce ogni due anni su convocazione del Presidente della Giunta, per effettuare proposte e valutazioni sui rapporti tra volontariato ed istituzioni pubbliche, sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali e su quanto attiene allo stato di attuazione della presente legge.

3. L'assemblea designa inoltre i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno al comitato di gestione del fondo speciale di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, la cui nomina e' di spettanza del Presidente del Consiglio regionale.

4. Le designazioni devono essere fatte in modo tale da garantire in seno al comitato di gestione di cui al comma precedente, la rappresentanza di tutti i settori di attivita' del volontariato ricompresi nel Registro generale.

5. L'Assemblea, una volta insediata, elegge al suo interno il Presidente, che permane in carica per la durata dei lavori dell'assemblea medesima.

6. La prima assemblea e' convocata dal presidente della giunta regionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel corso dei suoi lavori l'assemblea procede alla designazione dei suoi rappresentanti in seno all'Osservatorio regionale del volontariato e alla comunicazione dei nominativi alla Presidenza della Giunta regionale.

7. Le spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assemblea, nonche' per la pubblicazione dei relativi atti, sono a carico della Presidenza della Giunta regionale.

Art. 20
Osservatorio regionale del volontariato

1. Presso la Presidenza della giunta e' istituito l'Osservatorio regionale del volontariato.

2. L'osservatorio e' composto da:

a) il Presidente della giunta, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b)quattro rappresentanti dei coordinamenti del volontariato presenti in almeno tre provincie, designati dalla conferenza dei presidenti dei coordinamenti
c) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, designati dall'assemblea generale del volontariato di cui al precedente art. 19;

3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) formula osservazioni e proposte alla giunta e al consiglio sui progetti di legge, sugli atti di programmazione e su altri provvedimenti che interessano le attivita' e le organizzazioni di volontariato;
b) formula osservazioni e proposte sul programma previsto dall'art.18;
c) promuove iniziative di pubblicizzazione ed informazione sulle attivita' di volontariato;
d) promuove studi e ricerche utili allo svolgimento del volontariato;
e) studia le caratteristiche e l'andamento delle convenzioni.

4. L'Osservatorio si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno, nonche' quando lo richieda le meta' piu' uno dei suoi componenti.

5. La prima riunione dell'Osservatorio e' convocata dal Presidente nei 60 giorni successivi alla prima convocazione dell'assemblea generale del volontariato.

6. La segreteria dell'Osservatorio e' assicurativa dagli uffici della Presidenza della Giunta regionale.

7. Ai componenti l'Osservatorio spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione ai lavori.

8. L'Osservatorio dura in carica 3 anni.

Art. 21.
Ricorsi

1. Contro i provvedimenti di diniego dell'iscrizione e di cancellazione previsti dagli articoli 6, comma 6, e 8 della presente legge e' esperibile il ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di emanazione dei provvedimenti stessi, oltre al ricorso avanti al TAR di cui all'art. 6, comma 5, della legge n.266 del 1991.

Art. 22.
Norme di integrazione e di modifica della
legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 (Riordino delle.funzioni socio-assistenziali)

l. Il comma 4 dell'art. 43 della legge regionale n. 4 del 1988, e' sostituito dai seguenti:

"4. Ai fini della presente legge per organizzazione di volontariato si intende ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attivita' di cui al comma precedente, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestagioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.
4-bis Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono piu' adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilita' con lo scopo solidaristico".

2. I commi, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 dell'art. 44 sono abrogati.

3. All'art. 44, comma 8 le parole "all'albo" sono sostituite dalle parole "nella sezione socio-assistenziale del registro regionale del volontariato".

4. Il comma 1 dell'art. 45 e' sostituito dal seguente

"Contro il diniego dall'autorizzazione di cui all'art. 41,comma 3, o il diniego dell'iscrizione al Registro di cui all'art. 42, comma 3, e' esperibile ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini previsti per l'emanazione dei provvedimenti".

5. Entro trenta giorni dall'istituzione del registro regionale di cui all'art. 2 della presente legge il competente Assessorato segnala alla Presidenza della Giunta, per l'iscrizione d'ufficio nel Registro medesimo, le organizzazioni di volontariato gia' iscritte all'Albo previsto dall'art. 44 della legge regionale n. 4/88 in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. L'iscrizione e' effettuata a cura della Presidenza della Giunta nei successivi trenta giorni

6. L'efficacia dell'iscrizione al Registro regionale effettuata ai sensi del comma precedente decorre dalla data della prima iscrizione all'albo gia' istituito ai sensi del citato art. 44.

7. Tra i soggetti convenzionabili ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 7 rientrano le cooperative sociali previste dalla lettera a), comma 1, dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 23.
Norme di integrazione e di modifica della
legge regionale l 7 gennaio l989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile)

l. E' abrogato l'art. 16 della legge regionale n. 3/89.

2. Entro 60 giorni dall'istituzione del Registro regionale di cui all'art. 5 della presente legge, il competente Assessorato procede d'ufficio alla trasmissione presso la Presidenza della Giunta dell'elenco associazioni gia' iscritte all'Albo previsto dall'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 3/89.

3. L'efficacia della reiscrizione al Registro effettuata ai sensi del comma precedente decorre dalla data della prima iscrizione all'Albo previsto dal comma 1 del citato art. 16.

4. Le organizzazioni operanti nel settore della protezione civile devono allegare alla domanda di iscrizione al registro, di cui all'art. 5 della presente legge, una dichiarazione del legale rappresentante attestante la piena e costante disponibilita' a concorrere, nell'ambito del territorio regionale, alle attivita' di protezione civile a richiesta e in conformita' con le direttive delle autorita' competenti, specificando le prestazioni che l'associazione e' in grado di offrire e le specializzazioni e le professionalita' dei soci risultanti da attestati di organi o enti a cio' autorizzati dalla vigente legislazione.

Art. 24.
Norma finanziaria

1. La spesa per l'applicazione della presente legge e' valutata in L. 200.000.000 annue delle quali L.150.000.000 per gli interventi prevesti dall'art. 18 e L. 25.000.000 per ciascuno degli articoli 19 e 20.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1993-1995 sono apportate le seguenti variazioni: (Omissis).

3. Le spese relative alla presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio 1993-1995 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi. La presente legge sara' pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 13 settembre 1993

CABRAS


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