REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1993, n. 83

Disciplina del volontariato
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 53 del 14 dicembre 1993)


IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Finalita'

1. La regione autonoma Valle d'Aosta riconosce il valore sociale e favorisce lo sviluppo della cultura solidaristica delle organizzazioni di volontariato che perseguono finalita' di carattere sociale, civile e culturale, nel pieno rispetto dell'autonomia delle stesse, in armonia con la normativa statale e regionale.

Art. 2
Attivita' di volontariato

l. Ai fini della presente legge per attivita' di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta'.

2. E' ammissibile il rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata entro i limiti stabiliti dalle organizzazioni di appartenenza.

3. La qualita' di volontariato e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

1. L'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito l'Osservatorio regionale per il volontariato di cui all'art. 6.

2. Il registro e' annualmente pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro le organizzazioni di volontariato aventi sede ed operanti nel territorio della regione autonoma Valle d'Aosta, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato".

4. L'Osservatorio regionale per il volontariato di cui all'art. 6 procede alla revisione annuale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento delle attivita' di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte.

5. La cancellazione dal registro, disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, comporta la risoluzione delle eventuali convenzioni in atto e la decadenza di ogni beneficio e agevolazione previsti dalla presente legge.

Art. 4
Convenzioni

1. La convenzione con le organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'art. 3, oltre agli elementi di cui all'art. 7 della legge n. 266 del 1991 dovra' indicare:

a) l'attivita' oggetto della convenzione e le modalita' di svolgimento della stessa, anche al fine di garantire il raccordo per i programmi e le norme di funzionamento del settore;
b) la durata del rapporto convenzionale;
c) il numero degli aderenti all'organizzazione stipulante impegnati nelle attviita' da svolgere;
d) il numero degli eventuali soggetti dipendenti o fornitori di prestazioni specializzate, impegnati nelle attivita' da svolgere, e il tipo di rapporto intercorrente;
e) l'entita' del contributo assegnato all'organizzazione dei volontari per i costi di gestione;
f) l'entita' delle sole spese vive documentate sostenute dall'organizzazione, ivi compreso il costo delle eventuali prestazioni di lavoro dipendente e autonomo effettuate da parte di soggetti non aderenti all'organizzazione e le modalita' relative al rimborso;
g) la stipula, da parte dell'organizzazione, in favore dei propri aderenti, delle assicurazioni previste dall'art. 4 della legge n. 266 del 1991;
h) le modalita' di verifica dell'attuazione della convenzione anche attraverso incontri periodici tra i responsabili dei servizi degli enti locali e i responsabili operativi dei volontari;
i) la possibilita' per l'ente convenzionante di compiere indagini a campione sull'utenza per misurare l'efficienza e la congruita' dei servizi prestati;
l) le cause e modalita' di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;
m) le modalita' di corresponsione dei contributi e di rendicontazione.
Art. 5
Requisiti di priorita' nelle scelte convenzionali

l. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c) della legge n. 266 del 1991, sono criteri di priorita' nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni;

a) l'esperienza specifica nell'attivita' oggetto di convenzione per rispondere in modo idoneo alle esigenze dell'utenza del servizio oggetto della convenzione:
b) un'organizzazione operativa stabile sul territorio;
c) la formazione permanente dei volontari.
Art. 6
Osservatorio regionale per il volontariato

1. E' istituito, con provvedimento della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale per il volontariato, cosi' costituito:

a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) da quattro funzionari, nominati dalla Giunta regionale, appartenenti ai servizi regionali competenti in materia di attivita' sanitarie, attivita' socio assistenziali, lavoro e attivita' culturali;
c) da quattro membri, scelti dalla Giunta regionale, tra i nominativi indicati d'intesa tra le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 3

2. Per ogni membro effettivo e' previsto un membro supplente.

3. L'Osservatorio ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale.

4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed ha i seguenti compiti:

a) esprimere un preventivo parere sulle richieste di iscrizione al registro di cui all'art. 3,
b) formula proposte operative in materia di volontariato;
c) promuove e attua, direttamente o in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, iniziative di studio e di ricerca, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attivita' di volontariato;
d) favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccoglie ed aggiorna dati, documenti e testimonianze sulle attivita' del volontariato;
e) tiene copia delle convenzioni stipulate fra associazioni di volontariato ed enti pubblici, operanti sul territorio regionale sulle quali esprime un parere preventivo;
f) promuove audizioni delle organizzazioni di volontariato, anche su richiesta delle medesime, ai fini dello sviluppo delle attivita' di volontariato;
g) esprime parere preventivo sull'erogazione dei contributi di cui all'art. 8.
Art. 7
Formazione e aggiornamento dei volontari

1. La Giunta regionale e' autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario che opera in organizzazioni di volontariato anche sulla base delle proposte inoltrate dalle organizzazioni stesse.

Art. 8
Intervento a favore del volontariato

1. La Giunta regionale puo' concedere contributi per il sostegno di attivita' di formazione e promozione del volontariato sulla base di specifici progetti a organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 3 ed operanti nel territorio regionale.

Art. 9
Procedure

1. Per poter accedere ai contributi di cui all'art. 8 le organizzazioni di volontariato interessate presentano domanda all'Assessorato della sanita' ed assistenza sociale.

2. Alla domanda, redatta in carta semplice, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 266/91, dal legale rappresentante dell'organizzazione, devono essere allegati, in carta semplice:

a) un dettagliato progetto relativo ad attivita' di formazione e/o di promozione del volontariato;
b) un preventivo di spesa distinto per voci;
c) copia dell'ultimo bilancio approvato.

3. Il Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali e la struttura responsabile del procedimento amministrativo, istruisce la pratica entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e la trasmette all'Osservatorio regionale per il volontariato di cui all'art. 6 per il prescritto parere.

4. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, in misura pari aall'80% delle spese ritenute ammissibili, fino ad un massimo di L. 30.000.000.

Art. 10
Norme transitorie

1. In sede di prima attuazione della presente legge il disposto di cui all'art. 4; comma 1, non si applica alle organizzazioni di volontariato che abbiano gia' in corso convenzioni con enti pubblici.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le convenzioni in corso devono essere adeguate a quanto previsto dall'art. 4, comma 1.

Art. 11
Ambito di applicazione e abrogazione di norme

1. La legge regionale 10 agosto 1992, n. 39 "Contributi ad associazioni di categoria e di volontariato operanti in Valle d'Aosta nei settori della sanita', assistenza sociale e servizi sociali" e' abrogata.

2. La legge regionale 4 agosto 1981, n. 46 "Associazioni di volontariato nel settore socio-sanitario" e' abrogata.

3. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 266 del 1991.

Art. 12
Disposizioni finanziarie

l. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1993 in L. 120.000.000, si provvede utilizzando le disponibilita' iscritte al capitolo 61260 del bilancio di previsione della Regione che assume la seguente nuova denominazione "Contributi a favore di associazioni di volontariato operanti in Valle d' Aosta". A decorrere dal 1994, gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sui capitoli dei rispettivi bilanci corrispondenti al capitolo 61260 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993, i cui limiti di spesa sono annualmente determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della regione autonoma Valle d'Aosta. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 6 dicembre 1993

VIERIN


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