REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1993, n. 9

(pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 7 del 10 febbraio 1993)


Art. 1

Finalita' e campo di applicazione

1. La regione Campania riconosce e valorizza, nel rispetto del pluralismo, le attivita' delle organizzazioni di volontariato che promuovono e realizzano, mediante autonomie iniziative, forme di solidarieta' sociale e di impegno civile tese a superare l'emarginazione, migliorare la qualita' della vita e le relazioni umane, prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e salvaguardare l'ambiente.

2. La regione Campania favorisce l'apporto delle organizzazioni di volontariato, nel rispetto della loro autonomia, al conseguimento delle finalita' dello Statuto regionale e degli Statuti degli Enti Locali.

3. Le attivita' di volontariato che la Regione favorisce, anche ai fini delle convenzioni di cui all'art. 5 della presente legge, riguardano tutte le materie di competenza regionale.

4. Sono prioritarie le attivita' riguardanti i seguenti settori:

a) servizi socio-sanitari e assistenziali;

b) miglioramento della qualita' della vita protezione dei beni culturali e tutela dell'ambiente;

c) iniziative per l'educazione permanente e la partecipazione civile, complementari ed esterne alla struttura scolastica e ai centri sociali.

Art. 2

Attivita' di volontariato

l. Ai fini della presente legge, per attivita' di volontariato, si intendono quelle prestazioni offerte dai cittadini in modo personale, spontaneo e gratuito, attraverso organizzazioni regolarmente costituite, anche se prive di personalita' giuridica, che operano esclusivamente per fini di solidarieta', senza scopo di lucro anche indiretto e di remunerazione da parte dei singoli aderenti.

2. Le attivita' sono comunque quelle previste dall' art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: "Legge quadro sul volontariato".

Art. 3

Organizzazione di volontariato

1. Sono considerate organizzazioni di volontariato quegli organismi liberamente costituiti che svolgono le attivita' di cui all'art. 1 della presente legge avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e che concorrono a realizzare i programmi di politica sociale dell'Ente Locale e della Regione.

2. Lo Statuto, l'accordo fra aderenti o l'atto costituito delle organizzazioni di volontariato devono esplicitamente prevedere:

a) la finalita' dell'organizzazione associativo;

b) la democraticita' della struttura;

c) l'elettivita' e la gratuita' delle cariche associative;

d) i criteri di ammissioane degli aderenti nonche' i loro diritti e doveri;

e) l'obbligo della formazione del bilancio preventivo e consuntivo: modalita' di approvazione da parte dell'Assemblea degli aderenti;

f) l'assenza di fini di lucro.

Art. 4

Registro del volontariato

1. E' istituito presso la Giunta regionale della Campania il Registro regionale del volontariato organizzato.

2. Le associazioni che svolgono istituzionalmente le attivita' di cui all'art. 1 e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, e che abbiano operato nell'ambito della Regione da almeno un anno, possono chiederne l'iscrizione presentando domande al Presidente della Giunta regionale corredata da:

a) statuto dell'associazione, accordo e atto costitutivo con l'indicazione del legale rappresentante e della sede;

b) elenco nominativo degli aderenti che ricoprono le diverse cariche associative;

c) relazione concernente le attivita' svolte nel precedente anno solare con relativa documentazione e bilancio economico consuntivo.

3. Sulla domanda delibera entro tre mesi la Giunta regionale previo parere della Consulta di cui all'art. 8.

4. L'iscrizione al registro determina il riconoscimento di idoneita' e di interesse pubblico.

5. Qualora vengano meno i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro la Giunta diffida a ripristinare lo stato preesistente, in caso di non ottemperanza, entro tre mesi dalla diffida, la Giunta regionale ne delibera la cancellazione con provvedimento motivato.

6. La Regione pubblica, annualmente, il registro aggiornato delle organizzazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione e ne invia copia all'Osservatorio Nazionale del volontariato.

7. Ogni due anni le associazioni di volontariato devono presentare alla Consulata regionale del volontariato una relazione sull'attivita' svolta, le eventuali convenzioni, stipulate con gli Enti Pubblici e o privati, l'elenco degli associati, le eventuali variazioni intervenute nello statuto, nel regolamento e nelle cariche associative. La mancata presentazione della documentazione entro il 31 dicembre del secondo anno di iscrizione comporta automaticamente la cancellazione dal Registro regionale.

Art. 5

Convenzioni

1. La Regione e gli Enti Locali, singoli e associati, possono stipulare convenzioni per attuare iniziative di cui all'art. 1 con istituzioni, associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale da almeno sei mesi e che dimostrino attitudine e capacita' operative. Le convenzioni devono prevedere:

a) la tipologia delle prestazioni, il progetto dettagliato dell'intervento e la sua durata:

b) l'elenco nominativo delle persone fisiche che saranno impegnate come volontarie e la loro competenza professionale;

c) l'impegno a svolgere con continuita' le attivita' convenzionate;

d) le modalita' di coordinamento fra l'associazione di volontariato e l'Ente pubblico proponente;

e) la copertura assicurativa a carico dell'Ente pubblico del rischio di infortunio subito o provocato dall'operatore volontario, durante l'espletamento dell'attivita' convenzionata;

f) la disciplina dei rapporti finanziari, ivi comprese le modalita' di rendicontazione;

g) la verifica periodica dei risultati conseguiti;

h) le cause e modalita' di rescissione delle convenzioni.

2. Tutte le convenzioni debbono essere comunicate, dopo la stipula alla commissione regionale di cui all'art. 8 della presente legge e pubblicate entro un mese nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il contri'buto regionale viene erogato per non oltre il 50% quale anticipazione e il saldo a presentazione del rendiconto.

4. Le convenzioni che riguardano attivita' di volontariato gia' previste da leggi regionali dovranno indicare parametri condizioni e criteri previsti a queste ultime.

Art. 6

Centri di servizio degli Enti Locali

1. Le Provincie e i Comuni della Campania possono istituire, in forza della presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, centri di servizio a disposizione delle Organizzazioni di volontariato presenti sul loro territorio, da gestire con la collaborazione di esse sempre che siano iscritte al Registro regionale del volontariato.

2. Gli Enti Locali e la Regione Campania possono concedere in uno immobilio locali propri alle Organizzazioni di volontariato per lo svolgere delle attivita' stesse.

Art. 7

Osservatorio regionale del volontariato

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, e' istituito l'Osservatorio regionale per il volontariato, presieduto dall'Assessore ai Servizi Sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle Organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno tre Provincie della Regione, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. L'Osservatorio si avvale del personale, dei mezzi e dei Servizi Sociali e ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attivita' da esse svolte;

b) promuovere ricerche e studi;

c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;

e) pubblicare un rapporto biennale e sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

f) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attivita' di volontariato;

g) promuove con cadenza triennale, una conferenza regionale del volontariato alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

Art. 8

Consulta regionale del volontariato

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, e' costituita la Consulta regionale del volontariato. Essa e' cosi' composta:

a) Assessore regionale ai Servizi Sociali o suo delegato che la presiede;

b) dodici rappresentanti della Associazione iscritte al registro regionale eletti dai legali rappresentanti di tutte le organizzazioni iscritte riunite in assemblea, garantendo comunque la rappresentanza delle cinque Province della Campania, convocate dal Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura.

2. Le funzioni di segretario vengono svolte dal funzionario del servizio assistenza sociale, preposto a coordinare la segreteria della Consulta.

3. I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura corrispondente.

4. Hanno diritto a partecipare alle riunioni della Giunta anche gli Assessori regionali, o loro delegati, nei cui ambiti di competenza rientrino i singoli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta.

5. Compete alla Consulta, avvalendosi delle strutture tecniche della segreteria operativa (segreteria e osservatorio):

a) esprimere alla Giunta regionale entro venti giorni dalla richiesta parere su proposte di legge, programmi e direttive che interessano i campi di intervento delle Associazioni iscritte al Registro regionale e che richiedono una convenzione;

b) esaminare in sede preventiva e consultiva i progetti pervenuti da Enti Locali e o Associazioni di volontariato da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione e il relativo finanziamento;

c) esprime il parere sulla programmazione delle politiche di assistenza sociale della Regione;

d) esprimere parere sull'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di volontariato;

e) sostenere, anche in collaborazione dell'Ente Regione, iniziative di formazione, promozione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi per l'apporto legislativo e le conoscenze delle politiche regionali.

Art. 9

Rapporti tra volontariato e Enti pubblici

1. La regione Campania disciplina anche con delega agli Enti Locali, la facolta' di svolgere attivita' di volontariato all'interno di strutture pubbliche nel rispetto dei loro ordinamenti particolari.

2. Tale diritto resta subordinato all'emanazione da parte delle autorita' competenti di disposizioni riguardanti fra l'altro:

a) condizioni di ammissioni all'accesso;

b) modalita' di presenza e di comportamento del volontariato all'interno della struttura pubblica;

c) il rispetto della liberta' e della dignita' personale, delle convinzioni e della riservatezza degli utenti;

d) potere di sorveglianza dell'amministrazione competente;

e) i motivi e le procedure dell'esclusione all'accesso.

3. L'attivita' di volontariato, anche se convenzionata, non configura rapporto di dipendenza dall'Ente pubblico.

Art. 10

Programmazione annuale

1. Le domande per la realizzazione di servizi innovativi e o sperimentali devono essere presentate all'assessorato all'Assistenza sociale entro 30 settembre di ogni anno corredate dal relativo progetto e dal parere degli Enti Locali interessati.

2. La Giunta Regionale, sentita la Consulta, sancisce i criteri di scelta e priorita' per le convenzioni da stipulare e per l'erogazione di contributi ai fini della realizzazione dei servizi innovativi o sperimentali ed in applicazione degli stessi approva il piano annuale di riparto dei fondi per l'esecuzione delle convenzioni entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 11

Norme transitorie

1. Nelle norme dell'attuazione della presente legge, la Giunta regionale delibera l'iscrizione al registro regionale del volontariato entro tre mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, sentito il parere della VI Commissione Consiliare.

Art. 12

Copertura finanziaria

1. Per la copertura delle spese relative alle convenzioni di cui all'art. 5 stipulate dalla Regione e per gli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 7 e 8 della presente legge si fara' fronte con fondi propri della Regione mediante l'istituzione di apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa con la declaratoria "Valorizzazione del volontariato" che per l'anno 1993 ammonta a L. 400.000.000 (quattrocentomilioni).

2. Con i fondi ricevuti per l'esecuzione delle convenzioni e' fatto divieto alle organizzazioni di volontariato di retribuire eventuale personale dipendente.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 13

Contratto

1. Gli Enti locali svolgono attivita' di sorveglianza sull'effettiva realizzazione dei servizi di volontariato per i quali sono state stipulate convenzioni o concessi fondi immobili o strumenti.

2. I soggetti beneficiari della presente legge sono tenuti a presentare a fine anno un rendiconto sull'utilizzazione dei contributi erogati.

3. La Regione, in ogni caso, puo' disporre verifiche dirette ad accertare la qualita' delle attivita' realizzate dalle organizzazioni di volontariato.

Art. 14

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 15

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.


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