Ministero del Lavoro - Direzione generale della cooperazione - Divisione II
CIRCOLARE 8 novembre 1996 n. 153/96


"SI" ALLE COOPERATIVE SOCIALI A SCOPO PLURIMO
SE LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' E' SEPARATA

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La circolare n. 153/96 del ministero del Lavoro detta le condizioni per l'ammissibilità delle cooperative sociali a scopo plurimo. Si tratta cioè di quelle cooperative che perseguono entrambi gli scopi statutari enunciati dall'articolo 1 della legge 381/1991 ovvero la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi; lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Il ministero, constatata la presenza di molteplici cooperative aventi a oggetto non uno solo dei due punti indicati, ma entrambi, stabilisce due condizioni di fondo per la registrazione di tali società nell'apposito registro prefettizio. Innanzitutto le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale devono essere tali da postulare interventi coordinati per l'efficace raggiungimento del e finalità attribuite alle cooperative sociali. In secondo luogo occorre che l'organizzazione amministrativa di tali enti consenta la netta separazione delle attività esercitate, per una corretta applicazione delle agevolazioni concesse per i singoli rami di intervento.
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Oggetto: Legge381/91: disposizioni relative all'interpretazione dell'art.1.
L'art.1 della legge 381/91 prevede, come noto, che le cooperative sociali possono perseguire gli scopi statutari attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. In questi anni di applicazione della normativa, si è avuto modo di constatare come la complessità delle problematiche oggetto di intervento e l'evoluzione dei bisogni e degli stati di svantaggio abbia indotto molte cooperative sociali a formulare progetti tesi a raggiungere la promozione umana e l'integrazione sociale mediante lo svolgimento coordinato di attività di cui ai punti a) e b) dell'art.1 della legge in oggetto. Dalle statistiche in possesso degli uffici risulta che tale modalità di estrinsecazione delle finalità primarie delle cooperative sociali va espandendosi anche là dove la normativa regionale non contempla la separazione tra le tipologie di attività secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 116/92. In considerazione di ciò e del fatto che molte aree di bisogno e di svantaggio per la loro peculiarità comportano, indubbiamente, interventi funzionalmente collegati, atteso inoltre che il nuovo testo dell'art.5 della legge 381/91 introdotto dalla legge 6/2/96 n. 52 (Legge comunitaria 1994) all'art.20 elimina lo status di soggetto privilegiato nelle forniture e negli appalti e che la fiscalizzazione degli oneri sociali viene rapportata ai sensi dell'art.4 della legge in esame direttamente alla persona qualificata quale svantaggiata, si può ritenere superata la preclusione alla costituzione di cooperative sociali ad oggetto plurimo di cui al punto 1) della circolare n. 116/92.
Pertanto si ritiene possibile che, accanto alle cooperative sociali che esercitano rispettivamente le attività di cui al punto a) o b) dell'art.1 della legge 381/91, possano operare cooperative sociali impegnate in entrambe le attività, solo a condizione che:
1) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale siano tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali (art.1 legge 381/91). Il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) deve risultare chiaramente indicato nello statuto sociale;
2) l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.
È pertanto ammessa l'iscrizione delle cooperative in esame nel registro prefettizio nella sezione cui direttamente afferisce l'attività svolta e nella sezione "cooperative sociali", sia sub a) che sub b). Analoga iscrizione è possibile negli albi regionali. La verifica delle condizioni necessarie per queste cooperative sociali e demandata agli organi di vigilanza competenti. Le Regioni potranno altresì esprimere il proprio parere in ordine al permanere della condizione indicata al punto 1) al ricevimento del verbale di ispezione trasmesso ai sensi dell'art.6 comma 1 lettere a) e b) della legge 381/91.


IL COMMENTO
LA CONNESSIONE TRA I FINI DEVE RISULTARE DALLO STATUTO

Lo scopo delle cooperative sociali è stato considerato sempre cosi particolare che la legge lo ha voluto segnalato addirittura all'interno della ragione sociale della società al fine di caratterizzare tutta la struttura sociale.
Le categorie di cooperative sociali - Per evitare qualunque ipotesi di confusione le cooperative sociali sono state inizialmente suddivise in due grandi categorie:
a) quelle che svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi non finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
b) quelle che attraverso le più diverse tipologie di attività - agricole industriali commerciali o di servizi - finalizzano il proprio intervento al suddetto inserimento lavorativo.
Tale distinzione di oggetto sociale come venne specificato anche nella circolare del ministero del Lavoro 9 ottobre 1992 n. 116 doveva trovare recepimento all'interno dello statuto delle cooperative in modo tale che queste potessero svolgere la propria attività solamente in uno dei due ambiti indicati. Le conseguenze di tale specificazione sia sul piano dell'inquadramento nel registro prefettizio, che sul piano del trattamento agevolato contributivo previdenziale e assistenziale dei soci si sono presentate subito come assai rilevanti. Per tale motivo le cooperative preesistenti all'emanazione della legge che avevano un "oggetto sociale plurimo hanno dovuto procedere alle opportune modifiche statutarie alfine di scegliere in quale dei due settori a) o b) inserirsi. Tale interpretazione restrittiva contenuta all'interno della iniziale disposizione ministeriale non è stata però seguita in maniera univoca essendosi registrate infatti almeno due ulteriori e diverse modalità applicative. La prima la si è potuta riscontrare all'interno del nuovo modulo di verbale di ispezione delle società cooperative emanato con decreto del ministero del Lavoro in data 12 marzo 1993 mentre la seconda è stata individuata nella sentenza del Tar della regione Emilia Romagna emanata a fronte del ricorso di una cooperativa contro il diniego di iscrizione nel registro prefettizio alla sezione 8 cooperative sociali. Per suo conto la stessa Commissione centrale per la cooperazione è intervenuta favorevolmente sull'argomento con il parere del 14 aprile 1993 nel quale ha sostenuto l'ammissibilità della iscrizione alla sezione "cooperative sociali" del registro prefettizio anche delle cooperative che avendo oggetto sociale plurimo rientrano sia nella categoria della lettera a) che in quella della lettera b) del citato articolo 1, comma 1 della Legge 381/1991. La stessa commissione però condizionava l'iscrizione in questione alla separazione della gestione delle due diverse attività e alla verifica di tale separazione in sede di ispezione al fine di determinare una corretta applicazione delle agevolazioni.
La circolare n. 153 - A definitiva soluzione della problematica è intervenuta la circolare del ministero del Lavoro 8 novembre 1996 n. 153 che facendo propri i concetti espressi nelle due fattispecie di deroga precedentemente ricordate ha ammesso la possibile esistenza di cooperative sociali i cui statuti prevedano il possibile e contemporaneo svolgimento di attività ricomprese nella categoria a) e nella categoria b). La circolare ministeriale muove i propri passi dalla constatazione che nei primi anni di applicazione della normativa si è avuto modo di rilevare come la tendenza manifestata dalle cooperative sociali fosse quella di formulare progetti finalizzati a raggiungere la promozione umana e l'integrazione sociale mediante lo svolgimento coordinato di attività di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 della legge istitutiva 381/1991. Le ulteriori motivazioni che hanno indotto il ministero del Lavoro a ritenere superata la preclusione alla costituzione di cooperative sociali ad oggetto plurimo di cui al punto 1 della circolare ministeriale n. 116/1992 possono essere individuate:
· nella necessità che molte aree di bisogno e di svantaggio hanno di individuare interventi funzionalmente collegati
· nella eliminazione dello status di soggetto privilegiato di tali cooperative nelle forniture e negli appalti determinatosi a seguito della emanazione del nuovo testo dell'articolo 5 della legge 381/1991 come modificato dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 1996 n. 52;
· nella ammissibilità della fiscalizzazione degli oneri sociali solamente in diretta connessione con la qualificazione delle persone impiegate nell'attività quali soggetti svantaggiati
Ammessa cosi' la possibile coesistenza delle cooperative sociali a oggetto plurimo con quelle che esercitano le attività del tipo a) o del tipo b) di cui all'articolo 1 della legge 381/1991 la disposizione ministeriale detta le condizioni da rispettare per l'iscrizione di tali cooperative al registro prefettizio.
Si dovrà verificare pertanto che:
1) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale siano tali da postulare attività coordinate per l 'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali e il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) appaia espresso chiaramente nello statuto della cooperativa;
2) l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali (in questione) consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa (a esempio venga istituita una contabilità separata peri due diversi rami di impresa).
Verificato il rispetto delle due condizioni appena espresse le cooperative in questione potranno essere iscritte nel registro prefettizio nella sezione appropriata individuata in relazione alla attività svolta nonché nella sezione "cooperative sociali" contemporaneamente sia per il tipo a) che per il tipo b) nonché negli albi regionali.
A tale proposito sarà compito delle regioni esprimere il proprio parere riguardo la sussistenza o meno della prima delle due condizioni proposte nel momento in cui riceveranno la trasmissione del verbale di ispezione da pane del ministero del Lavoro.
Romano Mosconi


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