Lo Statuto

Associazione Culturale Telematica Metro Olografix APS ETS
Piazza della Marina, 3
65126 Pescara

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E’ costituito l’Ente di Terzo Settore denominato “Associazione Culturale Telematica Metro Olografix – APS ETS” ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, e per quanto non previsto, dalle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. L’utilizzo delle indicazioni “Associazione di Promozione Sociale” e “Ente del Terzo Settore” e/o degli acronimi APS e ETS nella denominazione dell’associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell’iscrizione dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L’Associazione non riconosciuta ha sede legale nel Comune di Pescara in Piazza della Marina, 3

La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.

L’Organo di Amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale all’interno dello stesso Comune senza comportare modifica statutaria. Lo stesso Organo di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative secondarie.

Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.

ART. 2 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In quanto Associazione di Promozione sociale le sue attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati e dei loro familiari, e anche di terzi. L’Associazione opera nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo.

L’Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni

Essa intende operare nei seguenti settore di attività generale rif. art. 5 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117– LETTERE D   d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché’ le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse, anche editoriali, di  promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle  attività  di  interesse  generale  di  cui  al presente articolo;

Nello specifico l’Associazione per lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate si propone le seguenti attività:

  • contribuire allo sviluppo culturale e civile degli associati utilizzando prioritariamente, a tale scopo, gli strumenti telematici;
  • favorire l’estensione di attività culturali e ricreative sia tra i soci che in collaborazione con altre associazioni;
  • organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, ricreative atte a garantire i diritti ed a soddisfare le esigenze dei soci e dei cittadini non associati;
  • la difesa e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e ambientale;
  • l’estensione delle realtà telematiche nel mondo dell’handicap

L’Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a queste attività di interesse generale indicate, ma secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell’Organo di Amministrazione.

Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’associazione prevalentemente tramite le prestazioni degli associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

L’attività del volontario non occasionale iscritto nell’apposito registro non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, decreto lgs.117/2017, solo quando ciò’ sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività’ di interesse generale e al perseguimento delle finalità’. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività’ non può essere superiore al cinque per cento del numero degli associati o al cinquanta per cento del numero dei volontari non occasionali regolarmente iscritti nell’apposito registro.

L’associato che presti la propria opera per l’associazione come lavoratore subordinato o autonomo non potrà assumere la qualifica di volontario in quanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui si è soci.

ART. 3 – I SOCI

Possono essere Soci dell’Associazione:

  • le persone fisiche, senza alcuna discriminazione e limitazione di ammissione (per sesso, razza, idea, religione) o di condizione economica e di diritti e titolarità di quote patrimoniali che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
  • associazioni di promozione sociale;
  • altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti .

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci si distinguono in:

  • Soci fondatori – sono quelle persone/enti che hanno fondato l’Associazione, sottoscrivendo l’Atto Costitutivo.
  • Soci ordinari – sono quelle persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.
  • Soci sostenitori – sono quelle persone/enti che condividono le finalità dell’Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.
  • Soci onorari – sono quelle persone/enti alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall’Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell’Organo di amministrazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

ART. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo di Amministrazione, su richiesta dell’aspirante socio, che nella domanda deve indicare le generalità ed il domicilio e dichiarare di condividere le finalità che l’Associazione propone e di accettare e rispettare lo Statuto.

La deliberazione di ammissione è comunicata al socio e annotata sul libro dei soci entro 60 giorni dalla domanda. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 30 giorni all’interessato. Il candidato ha facoltà di ricorrere entro 30 giorni, avverso tale decisione all’assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l’Associazione, l’Organo di Amministrazione ha facoltà di proporre all’assemblea dei soci l’adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, interdizione o inabilitazione, espulsione o decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto all’Organo di Amministrazione.

L’espulsione è prevista:

  • quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti,
  • quando il Socio si renda moroso nel pagamento della quota associativa per 1 anno
  • quando il socio ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione non compatibili quindi con principi, valori e finalità associative
  • quando il socio manchi di partecipare senza motivo alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilità dall’eventuale regolamento delle assemblee.

L’espulsione è deliberata dall’Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

ART.5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi (se maggiorenni);
  • esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione dell’Associazione;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee e prendere visione dei bilanci;
  • essere informati sulle attività dell’associazione con la pubblicazione di comunicazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati;
  • frequentare le sedi dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;

I soci hanno l’obbligo di:

  • svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

ART. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, l’Organo di Amministrazione, l’organo di controllo (eventuale) e l’organo di revisione (eventuale).

ART. 7 – ASSEMBLEA

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o l’Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante mail, e/o avviso affisso nella sede associativa. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Possono intervenire all’Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.  È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di 1 socio se l’Associazione ha un numero di associati inferiore a 500 e di 5 soci se supera la quota di 499 associati.

Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell’art. 24 comma 2 del D. Lgs 117/2017.

Si applicano gli artt.2372 e 2373 C.C. in quanto compatibili.

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

  • Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
  • Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
  • Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  • Deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
  • Approvare eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
  • Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

  • Deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell’Associazione e ratificare l’eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà destinato;
  • Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente dell’Organo di Amministrazione o in sua assenza dal Vicepresidente che nominano fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L’Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 giorno.

L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno ¾ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci (e pubblicizzate ai Soci con esposizione nella sede dell’Associazione o trasmissione per posta/email o su internet per 8 giorni dall’approvazione).

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci (e pubblicizzate ai Soci con esposizione nella sede dell’Associazione o trasmissione per posta/email o su internet per 8 giorni dall’approvazione). L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

  • sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

ART. 8 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA LEGALE

L’Organo di Amministrazione è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri.

I membri dell’Organo di Amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri dell’Organo di Amministrazione sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I membri dell’Organo di Amministrazione possono essere revocati dall’Assemblea dei soci; esso rimarrà comunque in carica fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti. L’Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L’Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente quale rappresentante legale dell’Associazione, e il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Egli  cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’organo di amministrazione e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori (Presidente e/o Organo di Amministrazione inteso collegialmente) è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L’Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

In particolare, sono compiti dell’Organo di Amministrazione:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
  • nominare Presidente e Vicepresidente;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
  • provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci;

L’Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione da parte del legale rappresentante tramite mail, WhatsApp, Telegram o su internet. Tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell’organo di amministrazione sono in unica convocazione.

L’Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali di ogni adunanza dell’Organo di Amministrazione, redatti a cura di un Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo. L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

  • sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

ART. 9 – ORGANO DI CONTROLLO

(qualora previsto nei casi indicati dall’art. 30 del D.Lgs, 117/2017))

L’organo di controllo (collegiale o monocratico) deve essere nominato dall’Assemblea quando l’Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall’art. 30 del Dlgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l’organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall’art. 2397 del Codice civile.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

(qualora previsto nei casi indicati dall’art. 31 del D.Lgs, 117/2017)

L’organo di Revisione Legale dei conti (collegiale o monocratico) deve essere nominato dall’Assemblea quando l’Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall’art. 31 del Dlgs. 117/2017.

L’organo di revisione è nominato dall’assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

L’organo di revisione vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell’organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo
  • rendite patrimoniali;
  • raccolte fondi di cui all’art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
  • entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (si veda l’Art 6 del D. Lgs. n. 117/2017);
  • contributi dei soci annuali o straordinari stabiliti dagli organi dell’Associazione.

L’Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L’Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio secondo le modalità stabilite dall’art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

L’Associazione può esercitare attività di raccolta pubblica di fondi, a norma dell’art. 7 D. Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva  al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l’Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi.

ART. 12 – INFORMATIVA SOCIALE e/o BILANCIO SOCIALE

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui l’Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui l’Associazione deve depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicarlo nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 13 – LIBRI SOCIALI

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all’Organo di Amministrazione.

ART. 14 – ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO

L’estinzione o lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell’Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato dall’Assemblea (individuato dagli organi sociali al momento dello scioglimento con procedura individuazione dell’ente più simile come scopo, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 15 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.