Lo Statuto

Art. 1

E’ costituita con sede in Pescara, Via De Caesaris, una associazione culturale e ricreativa denominata “METRO OLOGRAFIX”.

Art. 2

L’associazione METRO OLOGRAFIX e’ un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico.
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si puo’ dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di emarginazione, di solitudine sono potenziali settori di intervento dell’associazione.
L’associazione, essendo una associazione telematica, utilizza principalmente gli strumenti telematici per il raggiungimento dei propri fini.
METRO OLOGRAFIX e’ apartitica e non persegue finalita’ di lucro.

Art. 3

Sono compiti dell’associazione:

– contribuire allo sviluppo culturale e civile degli associati utilizzando prioritariamente, a tale scopo, gli strumenti telematici;

– favorire l’estensione di attivita’ culturali e ricreative sia tra i soci che in collaborazione con altre associazioni;

– organizzare iniziative, servizi, attivita’ culturali, sportive, turistiche, ricreative atte a garantire i diritti ed a soddisfare le esigenze dei soci e dei cittadini non associati;

– la difesa e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e ambientale;

– l’estensione delle realta’ telematiche nel mondo dell’handicap.

Art. 4

II numero dei soci e’ illimitato.
Puo’ aderire all’associazione chiunque senza limiti di eta’ , ne’ discriminazione di sesso, condizione sociale, religione, professione, appartenenza etnica o credo politico.
Per i soci di eta’ inferiore ai 18 anni e’ necessario l’assenso scritto dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Art. 5

I soci sono suddivisi in:

– soci fondatori: le persone che, sotto il nome di Neuromante e Memfis BBS, hanno partecipato alle iniziative che hanno portato alla costituzione della presente associazione a partire da un anno prima il presente statuto;

– soci ordinari: tutte le persone, iscritte alla banca dati dell’associazione ed in regola con il pagamento della quota sociale; e’ possibile che un socio partecipi alle attivita’ dell’associazione in rappresentanza di un’altra associazione o organizzazione che condivida gli stessi scopi e fidi, ha diritto ad un solo voto.

Art. 6

Per essere ammessi a socio ordinario e’ necessario presentare una domanda al Consiglio Direttivo, anche a mezzo telematico, con l’osservanza delle seguenti modalita’ :

– indicare nome e cognome, luogo e data di nascita’ residenza, studi e/o professione, recapito telefonico ed eventuali recapiti telematici;

– dichiarare di attenersi al presente statuto, al regolamento interno e a tutte le deliberazioni degli organi sociali.

Nel caso di presentazione della domanda di ammissione per mezzo telematico, questa dovra’ essere corredata di firma digitale.

Art. 7

L’accettazione del la domanda d’ammissione da’ diritto a ricevere la tessera sociale.
Il tempo per tale accettazione, da parte del consiglio direttivo, e’ di 7 giorni.
Se entro tale data l’interessato non avra’ ricevuto risposta la sue domanda si da’ per accolta.
Qualora la sua domanda venga respinta potra’ presentare ricorso sul quale si pronuncera’ , con giudizio insindacabile, l’assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
Le dimissioni da socio vengono presentate in forma scritta, o per mezzo telematico, al Consiglio Direttivo.
I nominativi dei soci saranno trascritti su un apposito libro dei soci che potra’ assumere anche la forma di una banca dati telematica.
La validita’ della tessera sociale e’ relativa all’anno solare di riferimento e da’ diritto ad usufruire di tutti i diritti ed a rispettare tutti i doveri previsti dal presente statuto, senza limitazione alcuna.

Art. 8

I soci hanno diritto a:

– frequentare i locali messi a disposizione dell’associazione;

– partecipare a tutte le manifestazioni indette;

– eleggere ed essere eletti negli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto unicamente i soci che abbiano regolarizzato la propria iscrizione entro 5 giorni precedenti lo svolgimento dell’assemblea.

Art. 9

I soci sono tenuti:

– all’osservanza del presente statuto e del regolamento interno, qualora esistente, e delle deliberazioni degli organismi dirigenti;

– al pagamento delle quote sociali;

– al pagamento di eventuali somme integrative deliberate dall’assemblea dei soci.

Art. 10

I soci possono essere richiamati, sospesi, espulsi o radiati quando:

– non ottemperino alle disposizioni dell’art. 9 del presente statuto;

– si rendano morosi, senza giustificato motivo, delle quote sociali;

– rechino, in qualsiasi modo, danni morali o materiali all’associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovra’ essere risarcito;

– quando violino le leggi dello stato italiano;

– denigrino l’operato dell’associazione, degli organi sociali e dei soci;

– si approprino indebitamente dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprieta’ dell’associazione.

Contro ogni provvedimento disciplinare e ammesso ricorso entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva e inappellabile la prima riunione ordinaria dell’assemblea dei soci.

Art. 11

Il patrimonio sociale e’ indivisibile ed e’ costituito da:

– patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprieta’ dell’associazione;

– contributi, erogazioni o lasciti diversi;

– fondo di riserva;

Art. 12

Le quote sociali versate non sono rimborsabili in nessun caso e sono intrasmissibili.

Art. 13

Il rendiconto economico e finanziario consuntivo comprende l’esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea, per l’approvazione, entro il 31 Marzo dell’anno successivo.
Ulteriore deroga puo’ essere prevista in caso di comprovata necessita’ o impedimento.

Art. 14

Il residuo attivo del rendiconto sara’ devoluto per il 10% a fondo di riserva, mentre il rimanente verra’ messo a disposizione per le iniziative e manifestazioni o per l’acquisto di nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature acquistate.
E’ fatto divieto, in modo assoluto, di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, di fondi di riserva o capitale.

Art. 15

L’assemblea dei soci e’ l’organo sovrano per tutte le deliberazioni inerenti la vita dell’Associazione.
Le assemblee dei soci sono ordinarie o straordinarie.
Vengono convocate con annuncio pubblico, anche a mezzo telematico.
La convocazione deve contenere la data e l’ora di prima convocazione e l’ordine del giorno e deve essere inviato almeno otto giorni prima.
Le convocazioni e comunicazioni andranno copiate su un apposito libro delle riunioni.

Art. 16

L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno.
L’assemblea:

– approva il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo;

– elegge gli organi sociali alla fine del mandato o in caso di dimissioni degli stessi;

– elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri che verifichi lo svolgimento delle elezioni;

– delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

– approva il regolamento interno.

Art. 17

L’assemblea straordinaria e’ convocata:

– tutte le volte il consiglio direttivo lo reputi necessario;

– allorche’ ne faccia richiesta 1/5 dei soci.

Tale assemblea deve essere convocata entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Art. 18

In prima convocazione l’assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, e’ regolarmente costituita se sono presenti almeno la meta’ piu’ uno dei soci.
In seconda convocazione e’ regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci partecipanti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei soci presenti su tutte le questioni inerenti l’ordine del giorno.
Non sono ammesse deleghe ed ogni votazione in merito a cariche istituzionali, cosi’ come previste dal presente statuto, avvengono in base al principio del voto singolo.

Art. 19

Per apportare modifiche al presente statuto o al regolamento, modifiche che debbono essere proposte dai componenti il consiglio direttivo o da almeno l/5 dei soci, e’ indispensabile la presenza dei 1/3 dei soci aventi diritto e il voto favorevole dei 3/5 di essi.

Art. 20

Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta 1/10 dei soci presenti.
Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avverra’ a scrutinio segreto.

Art. 21

L’assemblea e’ presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa all’inizio di ogni riunione.
Viene, altresi’, nominato un segretario verbalizzante che provvedera’ a trascrivere sull’apposito libro delle riunioni il verbale della seduta, a trasmetterlo a mezzo telematico, e che deve essere a disposizione dei soci.

Art. 22

Il consiglio direttivo e’ costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti eletti tra tutti i soci.
Dura in carica tre anni.
Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 23

Il consiglio direttivo, nell’ambito delle proprie funzioni, puo’ avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da essa nominate, di soci con incarichi tematici e a tempo determinato o indeterminato, nonche’ attivita’ volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 24

Il consiglio direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere e fissa le responsabilita’ dei consiglieri rispetto alle attivita’ svolte dall’assemblea per il conseguimento dei propri fini.

Art. 25

Le funzioni dei membri dal consiglio direttivo sono completamente gratuite e verranno unicamente rimborsate le spese autorizzate relativamente al lo svolgimento delle attivita’ deliberate in seno all’assemblea dei soci.

Art. 26

II consiglio direttivo viene convocato dal Presidente almeno quattro volte l’anno.
Puo’ essere convocato anche su richiesta motivata di almeno l/3 dei componenti lo stesso.
Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei partecipanti.
Le deliberazioni sono a scrutinio palese e possono essere a scrutinio segreto qualora lo richieda anche un solo componente.
In caso di parita’ la proposta viene nuovamente messa ai voti.
Il consiglio direttivo eleggera’ al suo interno un segretario verbalizzante che dovra’ provvedere a trascrivere sull’apposito libro delle riunioni il verbale della seduta, a trasmetterlo a mezzo telematico, e che deve essere a disposizione dei soci.
I componenti sono tenuti a partecipare attivamente alle riunioni.
In caso un componente non si presenti per tre volte ingiustificatamente alle riunione, decade automaticamente.
La quota massima di sostituzioni e’ fissata in l/3, quella in aggiunta di 1/4, dei componenti originari.

Art. 27

Il consiglio direttivo:

– redige i programmi di attivita’ sociale come da statuto e in base alle linee approvate nell’assemblea dei soci;

– esegue le delibere dell’assemblea dei soci;

– redispone i rendiconti economici e finanziari preventivo e consuntivo;

– delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

– delibera circa l’ammissione di nuovi soci;

– cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprieta’ dell’associazione;

– compila i progetti per l’impiego dei fondi dell’associazione;

– stipula tutti gli atti ed i contratti inerenti attivita’ sociale;

– favorisce la partecipazione dei soci alle attivita’ dell’associazione.

Art. 28

II Presidente ha la firma sociale e rappresenta l’associazione in qualsiasi sede.
In caso di sua assenza o di impedimento le sue mansioni spettano al Segretario.

Art. 29

Il Segretario redige i verbali delle sedute, organizza l’attivita’ quotidiana dell’associazione, cura il tesseramento.

Art. 30

Il tesoriere e’ responsabile del rendiconto economico e finanziario dell’associazione che verra’ da lui compilato e sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Cura, inoltre, ogni aspetto amministrativo dell’associazione.

Art. 31

Il consiglio direttivo in carica e’ responsabile di tutte le obbligazioni contratte.
I soci non sono responsabili delle obbligazioni contratte se non partecipanti alla riunione che le ha ratificate.

Art. 32

Va considerato mezzo telematico qualunque strumento o mezzo che l’associazione utilizzi e metta a disposizione dei soci per scambiarsi notizie, informazioni o quant’altro, ed in specifico i servizi attivati o che verranno attivati sulle aree Fidonet, Peacelink, Scoutnet, Pnet, Internet e similari.

Art. 33

Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberata da almeno i 2/3 dei soci presenti all’assemblea la cui validita’ e’ data dalla presenza di almeno il 50% piu’ uno dei soci aventi diritto.

Art. 34

In caso di scioglimento l’assemblea delibera sulla destinazione dei fondi residui, dedotte le passivita’, ad altra associazione con finalita’ analoghe, o a fine di pubblica utilita’.

Art. 35

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’assemblea ai sensi del codice civile e delle vigenti disposizioni o in assenza di deliberazioni le disposizioni di legge vigenti.