La procedura per poter svolgere il servizio civile


La procedura si compone di tre parti fondamentali:

- la presentazione della domanda di obiezione di coscienza

- l'accettazione della domanda

- la precettazione

La domanda va inviata, a mezzo raccomandata A.R. oppure consegnata a mano previo rilascio di ricevuta, al Distretto Militare di appartenenza entro 60 gg dall'arruolamento (ultimo giorno della visita di leva), oppure, per coloro che possono beneficiare del ritardo, ad es. per motivi di studio, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di chiamata alle armi.

ATTENZIONE: l'anno di chiamata alle armi e' quello nel quale non si ha la possibilita' di beneficiare del ritardo e questo per studenti universitari puo' avvenire in due casi

- o perche' nel'anno solare precedente non si e' sostenuto il numero di esami sufficente

- o perche' si compiono i 26 anni di eta' (27 per i corsi di laurea quinquennali)

Nella domanda devono essere indicati i seguenti elementi:

1) dati anagrafici (con l'indicazione anche dell'anno di arruolamento e del Comune nelle cui liste di leva si e' iscritti);

2) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni che precluderebbero l'ammissione al servizio civile (essenzialmente possesso del porto d'armi, condanna per porto abusivo di armi, o per aver commesso reati che hanno comportato l'uso della violenza);

3) i motivi che sorreggono la dichiarazione di obiezione di coscienza

4) data e firma AUTENTICATA

Inoltre, e' possibile indicare la cosiddetta area "vocazionale", ossia il campo operativo dove si preferirebbe agire (la legge individua il settore assistenza, istruzione, protezione civile, tutela e incremento del patrimonio forestale) e l'Ente dove si vorrebbe svolgere il servizio.

Tuttavia, per avere buone possibilita' di essere assegnati dall'ente indicato, e' importante che l'ente stesso invii al Ministero della Difesa una richiesta nominativa di assegnazione nella quale dichiari di aver avviato con il giovane un iter formativo e di aver concordato un programma di lavoro. In ogni caso, il Ministero decide in piena autonomia e non e' mai vincolato a queste richieste nominative.

Dopo la presentazione della domanda si viene convocati, all'incirca dopo un mese, dai carabinieri per un colloquio che dovrebbe accertare la validita' della motivazione del ragazzo.

La legge prevede che al momento della presentazione della domanda trascorrano 6 mesi per la sua definizione, ossia per la sua accettazione o rigetto: in realta' dato che questo termine non e' vincolante per il Ministero, dove il Distretto trasmette la domanda, i termini sono sensibilmente piu' lunghi e difficilmente sono inferiori agli 8 mesi.

L'accettazione della domanda viene formalizzata dal Distretto attraverso un documento che viene consegnato a seguito della presentazione di un certificato medico rilasciato dalla ULSS ed espressamente richiesto al ragazzo. Da questo momento sono previsti 10 gg per rinunciare al servizio e 20 gg per indicare, qualora non sia gia' stato fatto nella domanda, l'area vocazionale e l'ente presso il quale si desidera svolgere il proprio servizio, fermo restando le avvertenze fatte precedentemente.

A questo punto entro tre mesi, termine anche questo non vincolante, giunge la cartolina di precetto con l'indicazione dell'ente di destinazione dove si andra' a svolgere il servizio.

da "Il Pensiero dietro l'Azione"
a cura del Centro Coordinamento Obiettori di Coscienza Caritas Diocesana - Pescara


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